Ordinanza — n. 32308/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA FERRUCCIO nato a FRASCATI il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 21/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 agosto 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Casamonica Ferruccio. In motivazione si rileva che il diniego (relativo al periodo 2.8.2018/2.2.2019) è stato correttamente motivato in relazione alla valutazione della condotta negativa in concreto tenuta dal detenuto nei confronti del compagno di cella, tale da denotare l'assenza di adesione alle regole di civile convivenza e al trattamento proposto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA FERRUCCIO nato a FRASCATI il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 21/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 agosto 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Casamonica Ferruccio. In motivazione si rileva che il diniego (relativo al periodo 2.8.2018/2.2.2019) è stato correttamente motivato in relazione alla valutazione della condotta negativa in concreto tenuta dal detenuto nei confronti del compagno di cella, tale da denotare l'assenza di adesione alle regole di civile convivenza e al trattamento proposto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge- Casamonica Ferruccio, deducendo vizio di motivazione e erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 54 ord. pen., 81 comma 4 DPR n. 230/2000 e 24 Cost. . Si evidenzia l'inesistenza, a carico del ricorrente, di qualsivoglia rapporto, addebito o provvedimento disciplinare sul fatto storico considerato. Peraltro, il Tribunale, sostituendosi impropriamente alle competenti autorità di disciplina, avrebbe offerto una valutazione nel merito in aperta violazione delle garanzie difensive del Casamonica, non essendo mai stata avanzata una contestazione di violazione disciplinare.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la pretesa difensiva, circa la esistenza di una sorta di pregiudizialità tra definizione di una procedura disciplinare e valutazione della condotta in sede di accesso al beneficio della liberazione anticipata, è del tutto infondata. Le procedure disciplinari realizzano una finalità autonoma, rappresentata dalla irrogazione di una sanzione, lì dove in sede di valutazione di applicabilità della liberazione anticipata non è superfluo qui ribadire che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto concreta prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.
Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. Nel caso in esame sono state congruamente valorizzate - da parte del Tribunale - condotte tali da manifestare l'esercizio di una posizione di 'supremazia' del reclamante nei confronti di altri detenuti, il che è un chiaro indicatore di non allineamento ai valori rieducativi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres