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Ordinanza — n. 32306/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32306/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32306/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAMI VINCENZO nato a ROMA il 23/04/1960 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Ix IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2020 il Tribunale di Civitavecchia- in sede esecutiva- ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque decisioni irrevocabili proposta da Pirami Vincenzo. In motivazione si evidenzia la assenza di una previsione criminosa unitaria delle diverse condotte rappresentate da reati di falsificazione di documenti pubblici e da reati contro il patrimonio -tentata estorsione, truffa e ricettazione-, commessi dal 2008 al 2010 in luoghi diversi, per finalità eterogenee e con diverse modalità di realizzazione.

Regesto Legislator

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artt. 81 c.p, art. 81 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti falsificazione di valori di bollo ufficiali usurpazione d'identità altri reati infrazioni uniche e continuate perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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artt. 81 c.p
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge- Pirami Vincenzo, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 c.p.
art. 81 c.p
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAMI VINCENZO nato a ROMA il 23/04/1960 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Ix IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2020 il Tribunale di Civitavecchia- in sede esecutiva- ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque decisioni irrevocabili proposta da Pirami Vincenzo. In motivazione si evidenzia la assenza di una previsione criminosa unitaria delle diverse condotte rappresentate da reati di falsificazione di documenti pubblici e da reati contro il patrimonio -tentata estorsione, truffa e ricettazione-, commessi dal 2008 al 2010 in luoghi diversi, per finalità eterogenee e con diverse modalità di realizzazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge- Pirami Vincenzo, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione. In sintesi, non sarebbe stato colto il fatto che il ricorrente, sin dalla commissione del primo reato -falsificazione di una patente di guida per ottenere un ingiusto corrispettivo- si era prefissato, per linee essenziali, il raggiungimento degli altri obiettivi-di cui alle relative sentenze- in un ristretto arco temporale attuando la medesima modalità esecutiva di falsificazione di documenti pubblici. Lo stesso bene protetto (fede pubblica), la sistematicità e le abitudini programmate di vita sono ulteriori segnali, travisati nella motivazione, di una deliberazione iniziale unitaria diretta a trarre un ingiusto profitto. La motivazione espressa sarebbe, quindi, meramente apparente e priva della valutazione delle effettive situazioni fattuali accertate nelle sentenze di condanna.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.2 Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice della esecuzione appare rispondente a tali considerazioni in diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che il consistente intervallo temporale decorso tra le diverse violazioni risulta significativo della mancanza di una concreta ideazione unitaria; in tal senso, il ragionamento espresso in sede di merito appare il logico dispiegarsi di valutazioni in fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 gennaio 2021 Il Consigli