Ordinanza — n. 32302/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4 dicembre 2018, il Tribunale di Venezia dichiarava Manuele Ferrato colpevole dei reati di porto di arma in luogo pubblico, violazione di domicilio ed esplosione di colpi di arma da fuoco, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. L'imputato veniva invece assolto dal contestato reato di violenza privata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32302/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del Ferrato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRATO MANUELE nato a DOLO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2018, il Tribunale di Venezia dichiarava Manuele Ferrato colpevole dei reati di porto di arma in luogo pubblico, violazione di domicilio ed esplosione di colpi di arma da fuoco, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. L'imputato veniva invece assolto dal contestato reato di violenza privata.
2. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di violazione di domicilio; confermava la dichiarazione di penale responsabilità in ordine ai restanti reati di porto di arma ed esplosione di colpi di arma da fuoco e, ritenuta la continuazione tra detti reati, rideterminava la pena in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 5.103,00 di multa.
3. La difesa del Ferrato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nell'ambito del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 6 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
2. La Corte di appello non è incorsa in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento, da un lato, e quelli giudicati con la sentenza emessa il 6 giugno 2016 dalla Corte di appello di Venezia, dall'altro; ciò, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice di merito ha ritenuto non provata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i distinti episodi, avendo ritenuto dirimente la diversità delle armi, nonché la diversità e autonomia delle vicende considerate, e avendo sottolineato che «l'unica relazione tra le due vicende è costituita dalla comprovata capacità dell'imputato di procurarsi armi con una certa facilità e dalla sua personalità violenta e prepotente, che lo porta ad intimidire e vessare le persone con cui entra in conflitto». 2.2.
Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, deve notarsi che il ricorrente tende in realtà, non già a prospettare reali vizi giuridici o motivazionali, ma a contestare le valutazioni di merito (insindacabili in questa sede) operate dal giudice dell'appello.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella• sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL