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Ordinanza — n. 32301/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32301/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32301/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Hudorovic avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di dimora abituale per la durata di tre anni, 2. Il difensore di Paolo Hudorovic ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce mancata e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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soggiorno settimanale durata del soggiorno condizioni della detenzione preventiva controllo periodico della detenzione soggiorno obbligato misura coercitiva nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato.a PALMANOVA il 13/03/1977 avverso il decreto del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Venezia rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Hudorovic avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di dimora abituale per la durata di tre anni, 2. Il difensore di Paolo Hudorovic ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce mancata e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione.

Si lamenta la mancata analisi del complessivo comportamento dell'odierno ricorrente da cui desumere la sua pericolosità. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione della legge in ordine alla scelta della misura. Si sostiene l'eccessiva gravosità sia della durata della misura imposta che dell'imposizione dell'obbligo di dimora, affermando che la stessa non consente al ricorrente di esercitare la propria attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 1.1. È opportuno ricordare che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) e non si estende al controllo del percorso giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente e sia configurabile, per questo, una violazione di legge (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263;

Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). 1.2. Il giudice di merito non è incorso in alcuna delle violazioni denunciate. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'assenza di una valutazione del complessivo comportamento di Paolo Hudorovic da cui desumere la pericolosità dello stesso, deve notarsi che tale censura, oltre ad essere meramente reiterativa di quella già proposta dinanzi alla Corte di appello, è sconfessata dalla mera lettura del provvedimento impugnato.

Infatti, deve notarsi che la Corte di appello ha valorizzato, tra i numerosi precedenti penali di Paolo Hudorovic, commessi sin dall'adolescenza e interrotti solamente per un periodo di cinque anni (2009-2015) in ragione dell'esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene, quelli (reati commessi con l'uso di violenza e minaccia, reati puniti dal codice della strada e reati di pericolo) posti in essere successivamente all'esecuzione del citato cumulo; ha coerentemente ritenuto che l'odierno ricorrente «dimostra attraverso le proprie condotte una sistematica e non occasionale "dedizione" alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica»; ha insindacabilmente giudicato assai elevato il rischio della futura commissione da parte di Paolo Hudorovic di ulteriori reati di minaccia, violenza o contro la pubblica sicurezza.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la gravosità della misura imposta, deve notarsi che la doglianza con esso sollevata oltre ad essere in fatto è stata già disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Infatti, la Corte di appello ha evidenziato che Hudorovic nel 2001 è stato destinatario di una misura analoga che non ha sortito l'effetto sperato; che successive misure non gli hanno impedito di perseverare nella commissione di reati; che l'applicazione di una misura meno grave costituirebbe una sottovalutazione della pericolosità dell'odierno ricorrente; che mancano comprovate esigenze lavorative. 1.3.

A fronte di quanto osservato, deve notarsi, come sopra anticipato, che il ricorso si risolve in una inammissibile critica alla motivazione posta a fondamento della decisione impugnata e chiede - in modo parimenti inammissibile - il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTEN