Ordinanza — n. 32296/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA UMBERTO nato a CASERTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
• 1. Con sentenza del 25 gennaio 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava Umberto Merola colpevole dei reati di cui all'art. 9, comma secondo, legge 1423 del 1956, commessi il 15 e il 18 marzo 2009, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione tra i predetti reati e quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 7 gennaio 2010 (irrevocabile il 5 maggio 2010), lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
2. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato.
3. La difesa del Merola ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della recidiva; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva; l'eccessiva e immotivata determinazione della pena a titolo di aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
2. In primo luogo, meritano di essere disattese le censure sollevate con riferimento alla ritenuta recidiva. 2.1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di recidiva è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la. maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 - dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464;
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Omar, Rv. 250039). Tuttavia, l'onere di motivazione può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). 2.2. Con riguardo al caso concreto in esame, la Corte di appello di Napoli, senza incorrere nei vizi denunciati, ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Infatti, il giudice di merito ha insindacabilmente ritenuto la ricaduta nel crimine del Merola indicativa di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità; ciò, «in rapporto alla natura, al numero ed al tempo di commissione» dei precedenti.
3. Allo stesso modo, va dichiarata l'inammissibilità delle altre censure formulate in seno all'atto di ricorso, atteso che il giudice dell'appello, per un verso, ha spiegato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata ed infraquinquennale trova un ostacolo nel divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., nonché (comunque) nella gravità dei precedenti penali, indicativi di una personalità negativa; per altro verso, facendo esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dalla legge, ha reputato congrua la pena irrogata dal giudice di primo grado, sottolineando che la pena base è stata quantificata nel minimo edittale e che l'aumento per ciascuno dei due ulteriori episodi «è stato quantificato in appena due mesi».
4. Orbene, alla luce di quanto rilevato, va osservato che l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato è esente dalle censure sollevate con l'atto di ricorso, il quale solo apparentemente deduce violazioni di legge e vizi della motivazione, risolvendosi in realtà in una contestazione delle valutazioni di merito - quindi non sindacabili in sede di legittimità - svolte dalla Corte di appello di Napoli.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONS