Ordinanza — n. 32295/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato Germana Bravo alla pena di quindici giorni di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAVO GERMANA nato a FRANCAVILLA AL MARE il 13/11/1966 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato Germana Bravo alla pena di quindici giorni di arresto per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. La difesa della Bravo ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta l'assenza di una spiegazione concreta circa il percorso argomentativo che ha condotto il giudice a ritenere la penale responsabilità della ricorrente. Inoltre, si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione ed erronea interpretazione dell'art. 62-bis, commi secondo e terzo, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla doglianza dedotta in seno al primo motivo di ricorso, con la quale si lamenta l'inesistenza di un apparato motivazionale in ordine alla penale responsabilità della ricorrente, deve notarsi che tale censura - oltre ad essere del tutto generica - non si confronta con il fatto che, come osservato dal giudice di secondo grado, l'atto di appello lamentava la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; sicché risultava ormai preclusa al giudice di secondo grado ogni considerazione circa la responsabilità penale della Bravo.
3. Nel resto, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché si risolvono in censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2. Con riguardo al caso in esame, il giudice dell'appello, senza incorrere in errori giuridici, ha spiegato adeguatamente per quali ragioni ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Infatti, il giudice dell'appello, per un verso, ha evidenziato le numerose sentenze di condanna a carico della Bravo e l'assenza di alcun elemento concreto positivo; per altro verso, ha insindacabilmente ritenuto che il disagio personale della odierna ricorrente non possa giustificare o rendere meno grave la violazione commessa. Ebbene, tale motivazione, logica e coerente, supera il 'vaglio di legittimità demandato alla Corte di cassazione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE