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Ordinanza — n. 32294/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32294/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONSIGLIO nato a NAPOLI il 20/07/1965 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; j Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli appellata dall'imputato Consiglio Rizzo, di condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale cui era sottoposto e delle prescrizioni impostegli, in quanto al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 13 giugno 2007 alle ore 00:35 il Rizzo era risultato assente dalla propria abitazione, dove aveva invece l'obbligo di permanere. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all'omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il fatto che la difesa aveva limitato i motivi di appello alla determinazione della pena non esimeva il giudice dal potere-dovere di considerare la sussistenza dei presupposti di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato è privo dei vizi denunciati, posto che da una lettura complessiva del relativo apparato argomentativo emerge evidentemente che il giudice dell'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen. Significative in tal senso appaiono - tra l'altro - le considerazioni effettuate dal giudice di secondo grado laddove ha affermato: «premesso che la condotta contestata al Rizzo continua pacificamente a costituire reato pur dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 159/11 [...]».

Parole chiave

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assenza ingiustificata vizio del consenso vigilanza dell'autorità competente inosservanza delle prescrizioni di controllo vizio di procedura violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all'omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONSIGLIO nato a NAPOLI il 20/07/1965 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; j

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli appellata dall'imputato Consiglio Rizzo, di condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale cui era sottoposto e delle prescrizioni impostegli, in quanto al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 13 giugno 2007 alle ore 00:35 il Rizzo era risultato assente dalla propria abitazione, dove aveva invece l'obbligo di permanere. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce inosservanza, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all'omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il fatto che la difesa aveva limitato i motivi di appello alla determinazione della pena non esimeva il giudice dal potere-dovere di considerare la sussistenza dei presupposti di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato è privo dei vizi denunciati, posto che da una lettura complessiva del relativo apparato argomentativo emerge evidentemente che il giudice dell'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen. Significative in tal senso appaiono - tra l'altro - le considerazioni effettuate dal giudice di secondo grado laddove ha affermato: «premesso che la condotta contestata al Rizzo continua pacificamente a costituire reato pur dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 159/11 [...]».

Tale affermazione infatti, così come il restante apparato motivazionale, sottende chiaramente un giudizio di segno positivo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P SIDENTE r/e/u-4A-tAie2 r E POSIT