Ordinanza — n. 32293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2 marzo 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Alessandro Barbato colpevole del il reato di cui all'art. 23, primo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 (detenzione presso la propria abitazione di una pistola Beretta, cal. 7,65, con matricola abrasa, nonché di cinque cartucce cal. 7,65, una cartuccia dello stesso tipo inesplosa e un bossolo esploso dalla predetta pistola) e del reato di cui agli artt. 648 e 61, n. 2, cod. pen. (avente ad oggetto la citata pistola con matricola abrasa). Ritenuta la continuazione tra i predetti reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante del nesso teleologico, il Barbato era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO ALESSANDRO nato a AVERSA il 26/08/1989 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Alessandro Barbato colpevole del il reato di cui all'art. 23, primo e terzo comma, legge n. 110 del 1975 (detenzione presso la propria abitazione di una pistola Beretta, cal. 7,65, con matricola abrasa, nonché di cinque cartucce cal. 7,65, una cartuccia dello stesso tipo inesplosa e un bossolo esploso dalla predetta pistola) e del reato di cui agli artt. 648 e 61, n. 2, cod. pen. (avente ad oggetto la citata pistola con matricola abrasa). Ritenuta la continuazione tra i predetti reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante del nesso teleologico, il Barbato era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado appellata dall'imputato.
3. La difesa del Barbato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133, 640 cod. pen. e 23 legge n. 110 del 1975. La pena inflitta in primo grado e poi confermata in appello è eccessiva, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità del fatto, nonché della condotta processuale dell'imputato. A fronte delle argomentazioni difensive, il giudice dell'appello ha considerato fatti e circostanze avulse dal processo, ricavate da informazioni di servizio e da rapporti di polizia giudiziaria che non hanno formato oggetto di dialettica processuale. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nonché illogicità della motivazione fondata su atti non oggetto di dialettica processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia perché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Inoltre, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 23/01/2014, Waychey e altri, Rv. 25841001). 1.2. Con riguardo al caso in esame, il giudice dell'appello non è incorso nei vizi giuridici e motivazionali denunciati, avendo spiegato in modo logico e adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere l'atto di appello con il quale l'imputato invocava una riduzione della pena in misura tale da consentire la sospensione condizionale della pena.
In particolare, il giudice dell'appello ha evidenziato il disvalore del fatto e l'elevata intensità del dolo, avendoli logicamente desunti dalla circostanza che l'arma aveva la matricola abrasa e che l'imputato se la era quindi procurata «nella chiara consapevolezza della sua illecita provenienza»; ha evidenziato in modo credibile la plausibilità logica della provenienza dei colpi rinvenuti dalla pistola illecitamente detenuta dal Barbato; e ha poi sottolineato che «il preteso fine di difesa dell'attività commerciale, dedotto dall'appellante, mal si concilia con il fatto che non risulta che il Barbato abbia denunciato richieste di carattere estorsivo, o altri reati, commessi in danno della sua attività».
Coerentemente con tali considerazioni, il giudice dell'appello ha ritenuto che gli elementi indicati dall'imputato, valorizzati dal giudice di primo grado nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, «non possono incidere ulteriormente sul piano sanzionatorio», in ragione della indubbia gravità del fatto. Orbene, da quanto precede emergono sia la congruità logica e l'adeguatezza dell'apparato argomentativo alla base della decisione impugnata, sia il rispetto dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Di contro, deve notarsi che il ricorso solo apparentemente deduce violazioni di legge e vizi motivazionali, risultando in realtà diretto a sindacare le valutazioni di merito espresse dal giudice dell'appello.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE EST