Ordinanza — n. 32291/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Il giudice dell'appello non è incorso in alcun errore giuridico, avendo ineccepibilmente evidenziato che la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 1 febbraio 2019, fu pronunciata con motivazione contestuale, e che l'atto di appello fu depositato dalla difesa dell'imputato in data 25 febbraio 2019, ossia oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto da Gherasim Adrian. La difesa di Gherasim Adrian ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il giudice dell'appello ha erroneamente interpretato la citata norma, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado di fatto è stata a disposizione della difesa almeno dieci giorni dopo l'udienza e solo da tale momento è stato possibile esercitare il diritto di difesa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERASIM ADRIAN nato il 24/08/1988 avverso l'ordinanza del 30/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto da Gherasim Adrian. La difesa di Gherasim Adrian ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il giudice dell'appello ha erroneamente interpretato la citata norma, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado di fatto è stata a disposizione della difesa almeno dieci giorni dopo l'udienza e solo da tale momento è stato possibile esercitare il diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Il giudice dell'appello non è incorso in alcun errore giuridico, avendo ineccepibilmente evidenziato che la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pescara il giorno 1 febbraio 2019, fu pronunciata con motivazione contestuale, e che l'atto di appello fu depositato dalla difesa dell'imputato in data 25 febbraio 2019, ossia oltre il termine di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ADEPOSITATA IN 1 9