Ordinanza — n. 32290/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 ottobre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui di interesse, dichiarava Andrea Chisesi colpevole dei reati in materia di armi di cui ai capi "6", "7" e "8", riqualificato il fatto relativamente alla sola detenzione delle cartucce nella fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. Ritenuti i predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione anche con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla. medesima Autorità giudiziaria il 29 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2017, computata la diminuente per la scelta del rito, il Giudice dell'udienza preliminare condannava il Chisesi alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 697 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32290/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, P.G. in proc.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHISESI ANDREA nato a MEZZOJUSO il 25/06/1944 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 ottobre 2018, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui di interesse, dichiarava Andrea Chisesi colpevole dei reati in materia di armi di cui ai capi "6", "7" e "8", riqualificato il fatto relativamente alla sola detenzione delle cartucce nella fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. Ritenuti i predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione anche con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla. medesima Autorità giudiziaria il 29 maggio 2017, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2017, computata la diminuente per la scelta del rito, il Giudice dell'udienza preliminare condannava il Chisesi alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
3. La difesa del Chisesi ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce difetto di motivazione in riferimento all'eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, P.G. in proc.
Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Sotto altro profilo, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410) 1.2. Con riguardo al caso in esame, il giudice dell'appello, senza incorrere in errori giuridici, ha spiegato adeguatamente per quali ragioni ha ritenuto di non poter accogliere le doglianze con le quali l'imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestava la determinazione della pena effettuata dal giudice di primo grado.
In particolare, il giudice dell'appello ha sottolineato che il Chisesi, sebbene in avanti con l'età, pose in essere condotte molto gravi, detenendo due carabine di cui una con matricola abrasa e un notevole quantitativo di munizioni. Inoltre, la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di una piena collaborazione da parte dell'imputato, sottolineando che lo stesso asserì di avere la disponibilità anche di un kalashnikov, che non intese tuttavia far ritrovare. Tale circostanza - unitamente alle altre - è stata quindi ritenuta dal giudice dell'appello di grande allarme sociale e ostativa rispetto a una rivalutazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio.
Orbene, dalla lettura dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata poc'anzi sunteggiato emergono la congruità e l'adeguatezza del percorso giustificativo alla base della decisione impugnata, che risulta essere altresì rispettoso dei superiori insegnamenti giurisprudenziali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL R