Ordinanza — n. 32289/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il giudice dell'appello non è incorso nei vizi denunciati, avendo spiegato in modo logico e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere la tesi della difesa, che aveva sostenuto l'assenza del dolo in capo al Finatti sul presupposto che quest'ultimo, in quanto in cura presso il SERT di Sanremo, avrebbe ritenuto di essere legittimato a violare il precetto del foglio di via obbligatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32289/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINATTI PIETRO nato a IMPERIA il 14/11/1992 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Imperia appellata dall'imputato Pietro Finatti, di condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 1, 2, 76, comma 3, n. 1), d.lgs. n. 159 del 2011, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva violato più volte la stessa disposizione di legge, quale soggetto destinatario del foglio di via obbligatorio recante l'ordine di allontanamento dal Comune di Sanremo e il divieto di farvi ritorno per tre anni; fatti commessi in Sanremo il 13 e il 20 agosto 2015.
La difesa del Finatti ha proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta erronea applicazione di legge e motivazione carente contraddittoria e manifestamente illogica. Se il giudice dell'appello avesse letto attentamente la certificazione del SERT, avrebbe potuto apprendere che il Finatti era conosciuto dal Servizio dal 2010 ed era stato preso in carico con diagnosi da uso di stupefacenti. Ciò avrebbe favorito una diversa valutazione dell'elemento psicologico del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il giudice dell'appello non è incorso nei vizi denunciati, avendo spiegato in modo logico e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere la tesi della difesa, che aveva sostenuto l'assenza del dolo in capo al Finatti sul presupposto che quest'ultimo, in quanto in cura presso il SERT di Sanremo, avrebbe ritenuto di essere legittimato a violare il precetto del foglio di via obbligatorio.
Infatti, per un verso, il giudice dell'appello ha opportunamente evidenziato che il foglio di via obbligatorio fu emesso il 27 maggio 2015 e comunicato all'interessato in pari data e che, viceversa, la dichiarazione dell'ASL di presa in carico del Finatti è datata 16 gennaio 2017; per altro verso, ha osservato che sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente rendere noto ai responsabili del SERT della diffida ed eventualmente chiedere alla Questura l'autorizzazione a fare ingresso nel Comune di Sanremo per seguire il programma terapeutico stabilito con il SERT locale, oppure chiedere la presa in carico da parte di altro SERT.
Infine, il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato che la circostanza che il Finatti si fosse ben guardato dal porre in essere una delle condotte poc'anzi citate attesta la sua volontà di trasgredire scientemente le prescrizioni, «utilizzando la presa in carico del SERT unicamente quale tentativo di giustificazione "postuma" al suo comportamento illegittimo». Orbene, dalla lettura delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato emerge l'assenza di errori giuridici e motivazionali, nonché la coerenza e linearità delle argomentazioni.
Di contro, deve notarsi che il ricorso si confronta solo parzialmente con l'iter logico svoltò nel provvedimento impugnato.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL