Ordinanza — n. 32288/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEntrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile anche perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'appello. Il giudice dell'appello non è incorso nei vizi denunciati. In primo luogo, infatti, il giudice dell'appello, per escludere che l'imputato fosse incorso in un errore di fatto in ordine al confine territoriale tra il Comune di Palermo e quello di Ficarazzi, ha evidenziato sia che Maria Irene Daidone diede appuntamento al Bruno, sin dal giorno antecedente al fatto, a Ficarazzi, avendogli chiarito di don poter recarsi a Palermo quel giorno; sia che tra il punto in cui fu rinvenuto l'odierno ricorrente e il confine di Ficarazzi erano presenti due segnali che indicavano l'inizio del territorio di tale Comune.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 47 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32288/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del Bruno ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, all'art. 47 cod. pen. sull'errore di fatto e all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 23/06/1979 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese appellata dall'imputato Giuseppe Bruno, di condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Palermo, violava detto obbligo, essendosi recato in Ficarazzi nei pressi di via Marco Polo, e violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora senza darne preavviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La difesa del Bruno ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, all'art. 47 cod. pen. sull'errore di fatto e all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della prova, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile anche perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'appello. Il giudice dell'appello non è incorso nei vizi denunciati. In primo luogo, infatti, il giudice dell'appello, per escludere che l'imputato fosse incorso in un errore di fatto in ordine al confine territoriale tra il Comune di Palermo e quello di Ficarazzi, ha evidenziato sia che Maria Irene Daidone diede appuntamento al Bruno, sin dal giorno antecedente al fatto, a Ficarazzi, avendogli chiarito di don poter recarsi a Palermo quel giorno; sia che tra il punto in cui fu rinvenuto l'odierno ricorrente e il confine di Ficarazzi erano presenti due segnali che indicavano l'inizio del territorio di tale Comune.
In secondo luogo, con riferimento alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che il giudice dell'appello ha ritenuto di non poter applicare l'art. 133-bis cod. pen. dopo aver opportunamente e insindacabilmente evidenziato l'intensità del dolo manifestata dal Bruno nella premeditazione della violazione della sorveglianza speciale, attestata dalla fissazione dell'appuntamento in Ficarazzi già dal giorno precedente. A fronte di tale apparato motivazionale - logico e coerente, nonché conforme ai principi regolatori della materia -, il ricorrente, come sopra anticipato, tende a ottenere un ulteriore sindacato nel merito della vicenda, esorbitante dai poteri demandati alla Corte di cassazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIG IERE ESTENSORE IL PRESIDENTE !DEPO