Ordinanza — n. 32287/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESSAN POMPEO nato in SVIZZERA il 06/02/1970 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte da Pompeo Bressan. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 47 e 48 Ord. pen. Con il secondo motivo di ricorio, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sia perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto o motivazionale quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta nell'interesse di Pompeo Bressan volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESSAN POMPEO nato in SVIZZERA il 06/02/1970 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposte da Pompeo Bressan. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 47 e 48 Ord. pen. Con il secondo motivo di ricorio, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sia perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto o motivazionale quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta nell'interesse di Pompeo Bressan volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà.
Il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente evidenziato che la condotta post delictum dell'interessato «non è immune da rilievi e si colloca in un curriculum criminale di non trascurabile rilievo» e che non è emerso un sufficiente livello di rielaborazione critica nel condannato, il quale in udienza ha negato ogni responsabilità in ordine ai reati ascrittigli e ha affermato in molti casi di non essere neppure a conoscenza delle vicende di cui ai capi di imputazione. Da ultimo, il Tribunale ha valutato l'attività lavorativa prospettata dall'interessato (autista su tutto il territorio nazionale) come «inidonea a costituire la struttura portante di entrambe le misure», sottolineando, per un verso, l'affinità del contesto lavorativo con quello di maturazione dei reati in espiazione e, per altro verso, che l'émpiezza degli spostamenti renderebbe assai difficoltosa la gestione della misura dell'affidamento in prova e quasi impossibile la gestione della sémilibertà.
Orbene, dalla lettura delle motivazioni alla base del rigetto dell'istanza emerge che il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, basando la propria decisione su una congrua e adeguata disamina degli elementi disponibili. Di contro, deve t osservarsi che il ricorso si risolve nella prospettazione di una interpretazione alternativa degli elementi di fatto già congruamente valutati dal giudice del merito. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ihricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE /