Ordinanza — n. 32286/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPAI MARIO nato a CAGLIARI il 11/08/1957 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari revocava la misura alternativa della semilibertà concessa a Mario Cappai con ordinanza del giorno 9 aprile 2019 dalla medesima Autorità Giudiziaria. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione dell'art. 51 Ord. pen. e motivazione insufficiente. La decisione del Tribunale di sorveglianza è basata su ipotesi assertive e fatti non accaduti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il rìcorso deve essere dìchiarato inammìssibìle. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPAI MARIO nato a CAGLIARI il 11/08/1957 avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari revocava la misura alternativa della semilibertà concessa a Mario Cappai con ordinanza del giorno 9 aprile 2019 dalla medesima Autorità Giudiziaria. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione dell'art. 51 Ord. pen. e motivazione insufficiente. La decisione del Tribunale di sorveglianza è basata su ipotesi assertive e fatti non accaduti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché riguardante motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza, sia perché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni alla base della decisione di revocare la misura della semilibertà.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver puntualmente ripercorso le ragioni che indussero il Magistrato di sorveglianza a disporre la sospensione della misura e a proporne la revoca (e cioè il comportamento tenuto dal Cappai e il rinvenimento di cellulari nel suo veicolo in occasione di un servizio di controllo ex art. 21 Ord. pen. effettuato in data 22 giugno 2020, nonché la circostanza che in data 21 giugno 2020 si presentò in Questura alle 18:18 anziché alle 14:30 per assolvere all'obbligo di presentazione impostogli), ha coerentemente e adeguatamente osservato che le giustificazioni addotte dal Cappai in ordine al possesso sul luogo di lavoro di tre cellulari - dei quali, sottolinea il Tribunale di sorveglianza, uno presentante caratteristiche adatte a consentirne l'abusiva introduzione in carcere da parte degli altri detenuti ammessi ad attività nel medesimo luogo - sono deboli e non persuasive circa la sua estraneità rispetto ai tentativi commessi nel contesto carcerario diretti a vanificare i controlli.
Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente evidenziato la «più recente tendenza del condannato a sottostimare l'importanza del rigoroso rispetto dell'intero dettato prescrittivo (ritardo nella presentazione all'Autorità di P.S. il 21.6.2020; ritardo nel rientro nell'abitazione della sorella il 27.12.2019)». Orbene, il giudizio di inadeguatezza della misura della semilibertà risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili, che sono stati coordinati in un organico quadro interpretativo da parte del Tribunale di sorveglianza.
Di contro, come sopra anticipato, l'atto di ricorso si risolve in realtà nella richiesta di riesame nel merito degli elementi valorizzati dal Tribunale di sorveglianza. -Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
In conclusione, il rìcorso deve essere dìchiarato inammìssibìle. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021.