Ordinanza — n. 32285/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con successivo atto, la difesa del condannato ha presentato memoria difensiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA IVAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce le violazioni di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché motivazione assertiva, contraddittoria e manifestamente illogica.
3. Con successivo atto, la difesa del condannato ha presentato memoria difensiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, tenuto conto anche della memoria difensiva, è manifestamente infondato e, comunque, proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia. rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non provata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, avendo congruamente spiegato che, pur essendo i delitti oggetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della stessa indole, la diversità delle circostanze di luogo e di tempo non consente, «in assenza di qualsivoglia prova in tal senso», di ritenere i reati accomunati da un'unica risoluzione volitiva.
Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha opportunamente evidenziato che dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di condanna non emergono dati sulla base dei quali sia possibile affermare che il ricorrente, al momento della commissione, nel giugno del 2009, del primo delitto di resistenza a pubblico ufficiale, avesse già programmato il secondo delitto di resistenza a pubblico ufficiale, posto in essere nell'aprile del 2010. 2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
Di contro, deve notarsi, che il ricorrente solo formalmente deduce vizi giuridici e motivazionali, proponendo in realtà censure - peraltro generiche - dirette ad ottenere un ulteriore giudizio di merito, in quanto tale inammissibile in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE