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Ordinanza — n. 32284/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32284/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32284/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Genova rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Genovese avverso il decreto emesso dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2020, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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contributi per le attività di vigilanza indagine su reati finanziari riesame dell'entità pena indennizzo per detenzione ingiustificata altri capi d'accusa inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/12/1985 avverso il decreto del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Genova rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Genovese avverso il decreto emesso dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2020, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni.

2. Il difensore del Genovese ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce erronea applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011. Si sostiene che del tutto immotivatamente e in assenza di riscontri la Corte di appello ha affermato che il Genovese vivesse con il provento di attività delittuose; che il giudizio di pericolosità non può basarsi solo sui precedenti penali; che la Corte di appello, considerato che il Genovese è sottoposto a misura cautelare, avrebbe dovuto rinviare a una futura valutazione il giudizio in ordine all'applicazione della misura di prevenzione richiesta. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011. Si contesta la durata delle prescrizioni, così come il loro contenuto, e si sostiene l'assenza di una specifica valutazione in ordine alle esigenze di controllo del preposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 1.2. è opportuno ricordare che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) e non si estende al controllo del percorso giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente e sia configurabile, per questo, una violazione di legge (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263;

Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). 1.3. Il giudice di merito, nel confermare il decreto del Tribunale di Genova del 24 gennaio 2020, non è incorso in alcuna delle violazioni denunciate. Quanto al profilo di censura con il quale si sostiene l'apoditticità e l'assenza di motivazione in ordine all'assunto che il Genovese vivesse del provento di attività illecite, deve notarsi che la Corte di appello ha fornito esistente e piana motivazione. In tal senso, è sufficiente evidenziare che il passaggio motivazionale riportato nell'atto di ricorso e del quale si denuncia l'apoditticità («Non risulta che Genovese, nato il 23.12.1985, abbia mai svolto alcuna attività lavorativa.

Tale circostanza, neppure contestata dal ricorrente, evidenzia la correttezza dell'inclusione di Genovese tra le persone che vivono abitualmente, almeno in parte, dei proventi di attività delittuose»), risulta porsi in rapporto di consequenzialità logica con le osservazioni effettuate in premessa dalla Corte di appello, che ha evidenziato l'esistenza, a carico di Genovese, di nove condanne per furti commessi tra il 2005 e il 2011 e di condanne per reati di resistenza a pubblico ufficiale, rissa ed evasione; che ha osservato che il predetto commise altri furti subito dopo esser stato affidato in prova al servizio sociale con provvedimento del 4 maggio 2019; e che ha rilevato che Genovese è attualmente sottoposto, alla misura cautelare intramuraria per tre furti con strappo e quattro furti di motoveicoli, commessi tra il giugno e l'ottobre 2019.

Quanto ai giudizi di pericolosità sociale del Genovese e di adeguatezza della durata di tre anni della misura applicatagli, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che gli stessi risultano basati sulla opportuna valorizzazione dei precedenti penali dell'odierno ricorrente (reati contro il patrimonio dal 2005 all'ottobre 2019, con interruzione dell'attività delittuosa durante i periodi di detenzione). Quanto all'attuale sottoposizione del Genovese alla custodia cautelare in carcere, la Corte di appello ha ineccepibilmente affermato che ciò non pregiudica le valutazioni in ordine all'attualità della pericolosità sociale, attesa la brevità del tempo di sottoposizione alla misura e l'assenza di elementi nuovi.

Quanto, infine, al contenuto delle prescrizioni imposte, la Corte di appello, dopo aver sottolineato che non vi è prova che nessuno dei reati commessi dal Genovese sia stato posto in essere tra le ore 22:00 e le ore 6:00, ha altresì evidenziato che, alla luce della radicata propensione del predetto a porre in essere reati contro il patrimonio, l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione durante le ore notturne «è coerente con le finalità preventive della misura applicatagli». 1.4. Tanto premesso, deve notarsi che il ricorso solo formalmente postula erronea applicazione di legge, ma si risolve in realtà in una inammissibile critica alla motivazione posta a fondamento della decisione impugnata e chiede - in modo parimenti inammissibile - il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione.2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGL