Ordinanza — n. 32283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 47 -ter, comma 1, lett. a), Ord. pen. a Lucia Fattoi, decisa con ordinanza emessa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTOI LUCIA nato a GROSSETO il 19/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava la misura della detenzione domiciliare concessa ex art. 47 -ter, comma 1, lett. a), Ord. pen. a Lucia Fattoi, decisa con ordinanza emessa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.
2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. Con il primo motivo di ricorso, si deduce motivazione omessa, manifestamente illogica e contraddittoria, violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 27, primo e secondo comma, Cost. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce carenza di motivazione e nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'ad, 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché si risolve in censure manifestamente infondate, perché afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e palese illogicità della. motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni alla base della decisione di revocare la misura della detenzione domiciliare.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, ha opportunamente valorizzato la carente osservanza del programma terapeutico presso il SERT e lo «scarso senso di responsabilità e manchevole adesione alle regole della misura» e ha sottolineato altresì come la condannata giunse a commettere un furto durante l'esecuzione della misura. A tale ultimo riguardo, circa l'esistenza di elementi di colpevolezza per il citato furto, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la chiamata in correità fatta dalla coindagata e l'infondatezza dell'alibi fornito dalla Fattoi medesima.
Di contro, l'atto di ricorso, come sopra anticipato, si risolve in realtà nella richiesta di riesame nel merito della vicenda giudicata dal Tribunale di sorveglianza. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DE