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Ordinanza — n. 32282/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32282/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32282/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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unità della procedura individualizzazione della commisurazione penale concorso ideale formazione della pena complessiva unità sotto il profilo della prescrizione infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.
art. 81 cod. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMAUDO ANTONINO nato a PALERMO il 29/02/1964 avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere censure in punto di fatto, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione.

2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza avendo ineccepibilmente osservato che i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, pur presentando la stessa indole in quanto reati di truffa, furono commessi, l'uno rispetto all'altro, in due distinte province e a distanza di oltre due anni. 2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Di contro, deve notarsi che il ricorso si risolve nella prospettazione di una interpretazione alternativa di elementi di fatto congruamente valutati dal giudice dell'esecuzione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPO