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Ordinanza — n. 32281/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32281/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32281/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

Regesto Legislator

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art. 416 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza sospensione di pena regime penitenziario semiprigionia controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a CASORIA il 16/06/1954 avverso l'ordinanza del 19/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Salvatore Esposito ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 19 giugno 2020, recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente la proroga della sospensione di alcune regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione si deduce erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., nonché carenza e illogicità della motivazione nella misura in cui il Tribunale di sorveglianza si è limitato alla rassegna degli elementi probatori del giudizio di cognizione, senza motivare sulla attuale permanenza delle eccezionali ragioni di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".

L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente evidenziato la sussistenza della perdurante operatività del sodalizio criminale, richiamando la pagina 14 del decreto ministeriale di proroga, ove si menzionano una serie di operazioni volte all'arresto di esponenti del clan Moccia. Inoltre, il Tribunale, rispondendo alle censure difensive, ha osservato che nessun elemento consente di ritenere che l'esistenza del suddetto clan, organizzazione criminale radicata sul territorio da molto tempo, sia venuta meno per effetto dell'arresto di alcuni dei suoi componenti.

Infine, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver osservato che dalle risultanze processuali emerge una lunga militanza dell'odierno ricorrente nel predetto clan, ha sottolineato che «la posizione dell'Esposito rispetto al primo decreto applicativo si è senza dubbio appesantita, in quanto risulta convalidato l'impianto accusatorio originario con l'emissione di sentenza di primo e secondo grado di condanna per l'art. 416 bis c.p. (contestazione dal 1981 alla data attuale), illecita concorrenza attuata con violenza e minaccia, intestazione fittizia di beni e tentativo di estorsione commessi fino a ottobre 2011».

La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSOR