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Ordinanza — n. 32280/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso risulta inammissibile, pur tenendo conto dei motivi aggiunti, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. Inoltre, il ricorso è privo di autosufficienza nella parte in cui lamenta l'utilizzazione, per la decisione, di atti che non sarebbero stati presenti nel fascicolo del reclamo: tale affermazione, infatti, non è stata sostenuta da idonea documentazione dimostrativa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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documenti soggetti a un trattamento particolare diritti del detenuto assunzione di prove a titolo cautelare legittimità della carcerazione preventiva regime di segreto tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE TOMMASI GIOVANNI nato a CAMPI SALENTINA il 03/01/1960 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di De Tommasi Giovanni ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 25 giugno 2020, recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente la proroga della sospensione di alcune regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione si deduce mancato rispetto degli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen.; carenza, apparenza e illogicità della motivazione nella misura in cui il Tribunale di sorveglianza si è limitato alla rassegna degli elementi probatori del giudizio di cognizione, senza motivare sulla attuale permanenza delle eccezionali ragioni di sicurezza.

Il ricorrente lamenta, anche con motivi aggiunti, che il Tribunale di sorveglianza abbia tenuto conto di documenti acquisiti che, però, non erano presenti fra gli atti del reclamo, in relazione ai quali non è stato consentito alla difesa l'accesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile, pur tenendo conto dei motivi aggiunti, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché deducenti vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge. Inoltre, il ricorso è privo di autosufficienza nella parte in cui lamenta l'utilizzazione, per la decisione, di atti che non sarebbero stati presenti nel fascicolo del reclamo: tale affermazione, infatti, non è stata sostenuta da idonea documentazione dimostrativa.

L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDEN