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Ordinanza — n. 32228/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32228/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32228/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 16/11/2020, il Tribunale di Agrigento ha rigettato, nei confronti di Carmelo Colombo, la richiesta di sospendere l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza n. 824/19 dello stesso Tribunale, rilevando come l'affermazione su cui tale istanza era fondata, ovvero il "probabile" smarrimento dell'atto di appello, era sprovvista di qualunque elemento dì riscontro.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32228/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Colombo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Salvatore Collura, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito dal primo Giudice e per contrasto tra la decisione e i documenti del processo. 2.2.

Parole chiave

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documenti mancanti procedimento in contumacia omissione del ministero pubblico carenza di credibilità oggettiva omissione di soccorso omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Salvatore Collura, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CARMELO nato a AGRIGENTO il 16/07/1975 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/11/2020, il Tribunale di Agrigento ha rigettato, nei confronti di Carmelo Colombo, la richiesta di sospendere l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza n. 824/19 dello stesso Tribunale, rilevando come l'affermazione su cui tale istanza era fondata, ovvero il "probabile" smarrimento dell'atto di appello, era sprovvista di qualunque elemento dì riscontro.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Colombo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Salvatore Collura, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito dal primo Giudice e per contrasto tra la decisione e i documenti del processo. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178, 179 e 585 cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe potuto rigettare l'impugnazione, posto che l'atto di appello sarebbe stato smarrito dalla cancelleria del Tribunale, la quale non avrebbe rilasciato l'attestazione di deposito malgrado che l'imputato fosse stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Detta violazione comporterebbe la nullità del procedimento di appello e della sentenza dì secondo grado; nullità assoluta e come tale insanabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. L'ordinanza, infatti, ha posto in luce, in maniera chiarissima, le ragioni del rigetto della richiesta, sottolineando come il dedotto smarrimento dell'atto di appello non fosse corroborato' da alcun elemento di riscontro, non avendo l'interessato fornito un numero di protocollo, né una copia recante il timbro della cancelleria, né altro; ciò che ha logicamente condotto il primo Giudice a ritenere che non ricorressero i presupposti per una sospensione dell'esecuzione della pena, né per una rimessione in termini al fine di proporre nuovamente appello. Sotto altro profilo, la dedotta contraddittorietà tra la motivazione dell'ordinanza impugnata e non meglio specificati documenti del procedimento si connota in termini di assoluta genericità e di totale non autosufficienza, sì da integrare una evidente ipotesi di inammissibilità.

3. Quanto precede rileva anche con riferimento al secondo motivo di doglianza, con cui la difesa ripropone la tesi della nullità della sentenza di secondo grado, pronunciata sul presupposto, asseritamente erroneo, della mancata presentazione dell'appello, che il ricorso asserisce essere stato, invece, tempestivamente formulato. Anche in questo caso, tuttavia, non può che ribadirsi quanto già osservato in relazione alla mancata dimostrazione dell'assunto difensivo, che il ricorso articola nuovamente in maniera del tutto indifferente a quanto esplicitato con l'ordinanza impugnata, essendo circostanza meramente labiale che la cancelleria del Tribunale non abbia rilasciato attestazione di deposito dell'appello nonostante la sua rituale e tempestiva presentazione.

4. Per il complesso delle ragioni indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il President