Ordinanza — n. 32226/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 24/11/2020, il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Ivan Diego Colombelli - destinatario dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 28/10/2020 in relazione alla pena di 2 anni e 9(nove)mesi di reclusione inflitta con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 31/5/2019 (confermata dalla sentenza in data 3/3/2020 della Corte di appello di Bologna), irrevocabile il 22/9/2020 - aveva chiesto la scarcerazione per illegittimità del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente nominato, nel giudizio di secondo grado, un difensore di ufficio nonostante la nomina fiduciaria dell'avv. Simonetti del foro di Milano, con violazione degli artt. 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 108 cod. proc. pen, art. 97 cod. proc. pen, art. 625-ter cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, va evidenziato come secondo la giurisprudenza di legittimità, è vero che, come ricordato dalla difesa, la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272603).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBELLI IVAN DIEGO nato a CALCINATE il 25/01/1975 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24/11/2020, il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Ivan Diego Colombelli - destinatario dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 28/10/2020 in relazione alla pena di 2 anni e 9(nove)mesi di reclusione inflitta con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 31/5/2019 (confermata dalla sentenza in data 3/3/2020 della Corte di appello di Bologna), irrevocabile il 22/9/2020 - aveva chiesto la scarcerazione per illegittimità del titolo esecutivo ex art. 670 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente nominato, nel giudizio di secondo grado, un difensore di ufficio nonostante la nomina fiduciaria dell'avv. Simonetti del foro di Milano, con violazione degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. e lamentando, altresì, che detto ordine di esecuzione fosse stato notificato al precedente difensore di fiducia, avv. Lidia Barbaro, revocata sin dal primo grado di giudizio a beneficio dello stesso avv. Sinnonetti.
2. Ivan Diego Colonnbelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonia Rita Augimeri, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 97, comma 1, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione del diritto di difesa e delle norme in materia di assistenza tecnica per avere il Giudice di secondo grado nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e non ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Ciò alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui la nomina ai sensi del comma 4 è finalizzata alla sostituzione ad actum nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate da tale disposizione (cita Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598); di tal che la nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. consentirebbe l'esercizio dei più ampi poteri di difesa riconosciuti dalla legge, tra cui quello previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. per il termine a difesa, e soprattutto assicurerebbe la stabilità del rapporto difensivo con l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
z u-- 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente occorre evidenziare come la questione, dedotta con l'incidente di esecuzione, relativa alla nullità della notifica dell'ordine di esecuzione all'avv. Lidia Barbaro del Foro di Palmi, già revocata nel giudizio di primo grado, non sia stata riproposta in sede di ricorso per cassazione (v. pag. 6 del ricorso). In ogni caso, appare opportuno ribadire che, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, l'erronea indicazione del difensore di fiducia nella fase del giudizio di cognizione anziché di quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., non integra un'ipotesi di nullità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, atteso che tale erronea indicazione non incide sul diritto all'assistenza difensiva dell'imputato (Sez. 1, n. 19357 del 3/10/2016, dep. 2017, Coccimiglio, Rv. 270096).
3. Venendo ai temi posti dall'odierna impugnazione, va in primo luogo evidenziato che secondo quanto emerge dall'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 28/10/2020, il giudizio di primo grado era stato radicato dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, sul processo in absentia, essendo stata la richiesta di rito abbreviato avanzata il 25/10/2018. Ne consegue che, nella specie, non è in alcun modo prospettabile una questione sul titolo esecutivo ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., potendo eventualmente farsi ricorso soltanto al rimedio della rescissione del giudicato previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen. Pertanto, già sotto tale primo profilo, il ricorso è inammissibile.
4. Inoltre, va evidenziato come secondo la giurisprudenza di legittimità, è vero che, come ricordato dalla difesa, la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, Rv. 272603).
E, tuttavia, è vero altresì che nessuna nullità è destinata a prodursi quando il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., abbia assicurato la difesa dell'imputato per l'intera durata del giudizio in cui è stato nominato (così Sez. 6, n. 21488 del 6/5/2015, Y., non massimata; Sez. 1, n. 16958 del 23/2/2018, Esposito, non massimata). E dal momento che, nel caso di specie, il difensore 3 u',J-- d'ufficio nominato ai sensi del comma 4 dell'art. 97 aveva partecipato a un'unica udienza, nel corso della quale si era esaurito il giudizio d'appello, deve escludersi che da tali modalità dì nomina fosse derivato all'imputato un reale vulnus alle prerogative difensive.
Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della questione prospettata.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere este