Ordinanza — n. 32225/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 15/7/2020, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in data 2V4/2013 con la quale Antonio Campanaro era stato condannato alla pena di 12 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Foggia il 6-7/10/2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.544 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/7/2020, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia in data 2V4/2013 con la quale Antonio Campanaro era stato condannato alla pena di 12 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Foggia il 6-7/10/2013.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Campanaro, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Paolo Ferragonio, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.544 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 69 cod. pen., avendo il Giudice di appello omesso di esplicitare le ragioni per le quali la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale non potesse essere disapplicata. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 544 e 546, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, l'impugnazione proposta dalla difesa di Campanaro si articola attraverso la proposizione, con i primi tre motivi, di una serie di questioni che attengono alla disciplina delle circostanze, aggravanti e attenuanti, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., senza che il ricorso si confronti, in alcun modo, con le ragioni della ritenuta inammissibilità dell'appello ben esposte in sentenza e afferenti alla tardività del medesimo; ragioni mai evocate dal ricorrente, di tal che l'odierna impugnazione è, sul punto, totalmente aspecifica.
3. Quanto, poi, al quarto motivo di doglianza, con il quale la difesa deduce l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, è appena il caso di osservare che l'affermazione difensiva, secondo cui i fatti in contestazione risalirebbero al 21/8/2008, è smentita dall'imputazione riportata nella sentenza impugnata, secondo cui le violazioni ascritte all'imputato risalgono al 6 e al 7/10/2013, di tal che alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 23/4/2018, non erano ancora trascorsi nemmeno 5 anni dalla commissione delle condotte per cui si procede. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa doglianza.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Cairl