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Ordinanza — n. 32223/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution judge correctly rejected continuity claim due to distinct criminal designs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32223/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity. The execution judge determined that two distinct criminal organizations existed with different members, territorial scopes, and operational objects, indicating separate criminal designs rather than a continuous one. The court found the lower court's reasoning logical and within the bounds of judicial discretion, rejecting the appellant's arguments without evidence of manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The continuity of criminal acts in association offenses requires verifying the unity of the criminal design through the temporal contiguity, composition, and operational programs of the groups, excluding situations formed by new and unforeseeable circumstances incompatible with the original design.

Parole chiave

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criminal continuity association offenses distinct criminal designs execution judge inadmissible appeal crimine organizzato traffico di stupefacenti in banda reati connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
in relazione al secondo comma dell'art. 81 cod.
Art. 606 c.p.p.
In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ladislao Massari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 671 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
in relazione al secondo comma dell'art. 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 6, n. 6851 del 9/2/2016, Malorgio
A tal fine occorre verificare la eventuale contiguità temporale, la compagine che concorre alla formazione del sodalizio, i programmi operativi (così Sez. 6, n. 6851 del 9/2/2016, Malorgio.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI GIUSEPPE nato a BRINDISI il 22/07/1970 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30/11/2020, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettò, nei confronti di Giuseppe Gerardi, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Lecce in data 30/5/2014, irrevocabile il 18/2/2016, di condanna alla pena di 15 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, quanto all'associazione, da giugno 2007 a gennaio 2008, in Brindisi;

2) dalla Corte di appello di Lecce in data 6/3/2018, irrevocabile 28/6/2019, di condanna alla pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi, quanto al reato associativo, da maggio 2005 a febbraio 2007, in Brindisi e in territorio albanese. .Secondo il Giudice dell'esecuzione non erano emersi elementi che consentissero di ritenere che la costituzione della nuova associazione fosse stata il frutto di un disegno criminoso che traeva origine in quello precedente, dovendo la stessa ricondursi alla escalation criminale del condannato, il quale, dapprima operante nel sodalizio con personaggi della criminalità organizzata albanese, aveva poi costituito, insieme al fratello Giovanni, un ulteriore e diverso sodalizio per ragioni nuove e certamente incompatibili con uno stesso disegno criminoso.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gerardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ladislao Massari, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione al secondo comma dell'art. 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia rigettato la richiesta di continuazione in executivis proposta da Gerardi sull'assunto che si trattasse di due differenti associazioni, composte da soggetti diversi, con oggetto diverso, diverso ambito di operatività, al cui interno egli avrebbe svolto un ruolo differente.

Tale decisione sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe escluso la sussistenza degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso partendo dall'esame non della posizione del richiedente, quanto della realtà delle due associazioni, in relazione alle quali avrebbe errato nell'evidenziare la diversità di ambito territoriale (mentre si sarebbe trattato del medesimo territorio brindisino), la diversità di compartecipi e il differente oggetto (mentre il traffico di droga sarebbe stato presente in entrambe le associazioni). Dunque, l'ordinanza non avrebbe minimamente esaminato il ruolo di Gerardi nelle due compagni associative, né l'attività da questi svolta per creare un proprio mercato ove far crescere e sviluppare la sua realtà delinquenziale, obliterando, a riguardo, la motivazione dei provvedimenti che la continuazione avrebbero riconosciuto, in relazione ai medesimi reati, nei confronti del fratello Giovanni, che aveva svolto il ruolo di braccio destro del congiunto.

Ciò che determinerebbe la illogicità della motivazione posta a base della decisione della Corte di appello. Nel caso dei reati associativi, del resto, il giudice dell'esecuzione non potrebbe desumere la volontà dell'agente dall'esame degli elementi esteriori dell'associazione, potendo la condotta del singolo avere tempi, modi e sviluppi differenti e potendo essa differire da quella degli altri rispetto a un obiettivo personale prefissato ab origine. Nel caso in esame, Gerardi avrebbe rafforzato, nel tempo, la propria organizzazione, creando una propria "rete" costituita da solidi canali di approvvigionamento anche albanesi e da rivenditori sul mercato; e se si fosse trattato di semplice escalation criminale, nel curriculum di Gerardi vi sarebbero stati reati di diversa natura e commessi con maggiore frequenza.

L'omessa considerazione degli evidenziati profili consentirebbe di configurare una violazione dell'obbligo motivazionale incombente sul giudice dell'esecuzione.

3. In data 8/4/2021 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. Massari, difensore di Gerardi, con la quale è stato ribadito come i riferimenti giurisprudenziali del provvedimento impugnato non siano conferenti rispetto al caso concreto. Il Tribunale avrebbe violato l'obbligo della motivazione, sancito dalla Costituzione e dal codice di rito, riportando «affermazioni acritiche e telegrafiche», che, al limite, dimostrerebbero la fondatezza della tesi difensiva, ben potendo l'escalation criminale di Gerardi rientrare nel suo originario progetto delinquenziale. La memoria, infine, ribadisce e articola le considerazioni già svolte in merito alla illegittima ricostruzione della volontà del soggetto agente a partire da elementi riconducibili ad altri soggetti e ai contesti associativi in cui Gerardi aveva operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione è necessario che le varie fattispecie di reato siano state commesse con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, che deve intendersi quale programma di attività delinquenziale ideato sin dall'inizio e originariamente predeterminato nelle sue linee essenziali in vista del raggiungimento del fine specifico, tale da assorbire e ricomprendere in sé i singoli episodi criminosi, altrimenti slegati. In particolare, qualora sia accertata l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, per ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi non è sufficiente fare riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo da verificare se l'iniziale deliberazione criminosa abbia trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto a una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, a una medesima organizzazione, operante permanentemente.

A tal fine occorre verificare la eventuale contiguità temporale, la compagine che concorre alla formazione del sodalizio, i programmi operativi (così Sez. 6, n. 6851 del 9/2/2016, Malorgio. Rv. 266106). Fermo restando che il vincolo della continuazione non può essere ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in presenza di situazioni nuove e impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso.

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, mantenendosi coerente con la delineata cornice di principio, ha evidenziato la diversa composizione delle due associazioni (avendo Gerardi partecipato al secondo sodalizio con Arben Lekli, Victor Lekli, Antonio Lococciolo, Gianfranco Contestabile, i fratelli Giuseppe Raffaele e Francesco Giovanni Brandi, Sandro Antonino, Mario Andriola, Francesco Santostasio e Nicola Di Chirico e, al primo, con il fratello, con Sandro Antonino, Antonio Guzzo, Gabriele Laritonda, Diego Livera), la diversa collocazione territoriale (operando la seconda associazione in territorio brindisino e albanese, mentre la seconda solo in quello di Brindisi e provincia) e il differente oggetto delle due organizzazioni (essendo la seconda finalizzata al traffico di stupefacenti del tipo eroina e hashish, mentre la prima al traffico di hashish e cocaina), il differente ambito di operatività (non avendo la seconda alcun collegamento con canali di approvvigionamento albanese), il diverso ruolo svolto dal condannato all'interno delle due compagini. 3.1.

A fronte di tale lettura del compendio fattuale, il ricorso si limita a prospettare una differente interpretazione del medesimo, senza però evidenziare nettamente quali profili di manifesta illogicità sarebbero configurabili nel tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, il quale, muovendosi entro il perimetro di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, ha compiuto una ricostruzione congrua e logica, oltre che del tutto coerente con l, i richiamati principi in materia di accertamento della continuazione tra fattispecie associative.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle am