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Ordinanza — n. 32222/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32222/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 16/9/2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 12/11/2014 con la quale Fedele Mele era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32222/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Parole chiave

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violazione di norme di protezione permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammissione all'avvocatura diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE FEDELE nato a BARI il 09/04/1974 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 16/9/2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 12/11/2014 con la quale Fedele Mele era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso Mele in data 21/10/2020.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione e con cui è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente noldi Giuseppe Sandrin