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Ordinanza — n. 32221/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural error regarding citation notice and prescription calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32221/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's counsel had been properly notified of the hearing date via certified email. The appellant argued for procedural nullity due to a mistaken notification of a different case and claimed the crime was time-barred by prescription. The court rejected both claims, confirming the correct notification and calculating the extended prescription period based on recidivism rules.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) and b) c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.p.: The Court of Cassation acts as a judge of fact when an error in proceeding is alleged, and the prescription period is extended by two-thirds for recidivists.

Parole chiave

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error in proceeding procedural nullity prescription period recidivism enhancement cited email notice inadmissible appeal judicial review of facts ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 99, comma 4 c.p.p.
Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che a seguito dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Claudio Zadra, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 4, n. 47981 del 28/9/2004, Mauro
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/9/2004, Mauro, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid
230568; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAZZO MARIO nato a MOLA DI BARI il 25/09/1968 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/1/2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 28/2/2013 con la quale Mario Antonazzo era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 9, legge 27 dicembre 1956, n. 1423; fatto accertato in Mola di Bari il 23/12/2007.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Antonazzo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Claudio Zadra, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avuto riguardo all'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 23 gennaio 2020, atteso che in data 23 dicembre 2019 sarebbe stato erroneamente notificato al difensore, a mezzo pec, un decreto di citazione relativo ad altro procedimento penale (proc. pen. 9871/10 r.g.n.r.) a carico di tale Nicola Starace, con udienza fissata, appunto, il 23 gennaio 2020, sicché lo stesso difensore non sarebbe stato a conoscenza del procedimento celebrato in Corte di appello. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Infatti, il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre 2007, per cui, pur tenendo conto della recidiva contestata e dell'aumento di due terzi, essa sarebbe stato prescritto in epoca anteriore all'udienza indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dal primo motivo di impugnazione, giova premettere che, nella specie, è stato dedotto, mediante il ricorso per cassazione, un error in procedendo, sicché in tal caso questa Corte è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione le è consentito accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (v. tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). E dall'analisi degli atti del fascicolo è pacificamente emerso che l'avv. Zadra ha ricevuto, al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso n. 736378 e n. 736379, con indicazione della data di udienza del 23/1/2020 e del nome dell'imputato, Mario Antonazzo, esattamente corrispondente alla ricevuta allegata al ricorso in originale.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che a seguito dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. o t-rh itaifir o pen., il termine di prescrizione ordinario, pari a Fette anni e " mesi, è stato aumentato dei due terzi, e • • .1 • a •leci ann cui poi vanno aggiunti i periodi di sospensione maturati nel corso dei due gradi di giudizio, così pervenendosi, quale termine finale, al 12/11/2021, non ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consig 'ere stensore Il