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Ordinanza — n. 32219/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32219/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 16/11/2020, la Corte di appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Roberto Calvio, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò alla stregua di indicatori, tratti dall'esperienza giudiziaria, che la giurisprudenza di legittimità individua nell'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio- temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente, al fine di verificare se il primo reato e i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati qualora i reati successivi al primo risultino, comunque, frutto di una determinazione estemporanea (così Sez.

Parole chiave

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tentata rapina assassinio qualificato commisurazione della pena per rapina reato continuato momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Rosario Marino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 81 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al disconoscimento della continuazione rispetto ai due episodi criminosi oggetto delle due sentenze irrevocabili.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 29/10/1987 avverso l'ordinanza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/11/2020, la Corte di appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Roberto Calvio, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Bari in data 27/6/2018, irrevocabile il 7/6/2019, con la quale, previo riconoscimento, quanto al delitto sub capo D) d'imputazione, della diminuente ex art. 116, secondo comma, cod. pen. equivalente alle aggravanti e alla recidiva contestatagli, era stata rideterminata in 9 anni e 4 mesi di reclusione la pena complessiva per i reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 628, commi primo, secondo e terzo, nn. 1 e 3-bis (prima ipotesi) (capo A), di cui agli artt. 61, n. 2), 81 cpv., 110, 112, n. 1), cod. pen., 4 e 7, legge n. 895 del 1967 (capo B), di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110, 112, n. 1, 648 e 648-bis cod. pen. (capo C), di cui agli artt. 56, 61, n. 2, 81 cpv., 110, 112, n. 1, 575 e 576 nn. 1 e 5-bis, cod. pen. (capo D), di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110, 112, n. 1, 635, primo e secondo comma, n. 3, cod. pen. (capo E), commessi in Molfetta il 10/7/2015, in concorso con altri quattro soggetti rimasti ignoti, già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione;

2) dalla Corte di appello di Bologna in data 2/11/2018, irrevocabile il 14/5/2019, di condanna alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 628, primo e terzo comma, n. 1, 648, 61, n. 2, cod. pen., 4, legge n. 110 del 1975, 61, n. 2, cod. pen., commessi in San Lazzaro di Savena il 25/11/2016, in concorso con Vito Cinquepalmi e Michele Lesseri.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calvio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Rosario Marino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al disconoscimento della continuazione rispetto ai due episodi criminosi oggetto delle due sentenze irrevocabili. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto che i due episodi criminosi oggetto delle sentenze richiamata (la rapina commessa in Molfetta e quella commessa in San Lazzaro di Savena), non fossero omogeneq in quanto alla prima rapina si era accompagnato il più grave reato di tentato omicidio. Benché quest'ultimo episodio non potesse essere predeterminato nell'originario programma delittuoso, sarebbe sufficiente, per configurare la continuazione, l'ideazione originaria del reato di rapina ai danni della banca. Inoltre, nel rilevare che tra i due fatti criminosi sia decorso un ampio intervallo di tempo, la Corte ometterebbe di motivare in ordine all'evidenziato stato di latitanza di Calvio tra una rapina e l'altra, che non ne avrebbe agevolato la realizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come evidenziato dallo stesso ricorrente, l'unicità del disegno criminoso deve intendersi quale programma di attività delinquenziale ideato sin dall'inizio e originariamente predeterminato nelle sue linee essenziali in vista del raggiungimento del fine specifico, tale da assorbire e ricomprendere in sé i singoli episodi criminosi, altrimenti slegati. Fine che, nel caso in esame, sarebbe stato costituito dal mettere a segno più rapine ai danni di Istituti bancari sul territorio nazionale. Osserva, nondimeno, il Collegio che la ricognizione, evidentemente ex post, dell'eventuale unicità del disegno criminoso postula, in genere, a fronte dell'assenza di elementi di inequivoca riconducibilità a una comune cornice deliberativa, l'articolazione di un procedimento inferenziale, di natura essenzialmente logica, volto a verificare, con elevato livello di probabilità razionale, la possibilità di ricondurre i vari episodi a una originaria programmazione, compiuta nelle 1;2551 connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (così Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596).

E ciò alla stregua di indicatori, tratti dall'esperienza giudiziaria, che la giurisprudenza di legittimità individua nell'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio- temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente, al fine di verificare se il primo reato e i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati qualora i reati successivi al primo risultino, comunque, frutto di una determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Coerentemente con la delineata cornice di principio, l'ordinanza impugnata ha condivisibilmente evidenziato, sotto un primo profilo, la eterogeneità degli episodi delittuosi oggetto delle due sentenze, atteso che la condanna sub 1), diversamente dall'altra, aveva ad oggetto anche un tentato omicidio aggravato e altri delitti (di riciclaggio e danneggiamento), mai 3 J-- contestati nel secondo procedimento. Inoltre, il Giudice dell'esecuzione ha posto in luce come tra il primo episodio criminoso (risalente al 10/7/2015) e il secondo (del 25/11/2016), fosse trascorso poco più di 1 anno e 4 mesi, donde l'impossibilità di configurare quel «lasso temporale breve» affermato dalla difesa.

Né, secondo il provvedimento impugnato, è possibile ravvisare una reale omogeneità tra i due episodi con riguardo sia al /ocus commissi delicti (essendo stato l'uno commesso in San Lazzaro di Savena, che ricade nel circondario di Bologna, e l'altro in Molfetta, nel circondario di Trani), sia alle modalità esecutive (posto che, nella prima rapina, Calvio era stato affiancato da due complici identificati e da altri mai individuati, uno dei quali con funzione di palo, un altro di autista, con l'utilizzo di un cutter per minacciare le persone presenti nella filiale; mentre all'altro episodio avevano partecipato quattro ignoti complici, con l'uso di armi da fuoco, anche da guerra, come un kalashnikov, con lo sfondamento del muro della banca con l'uso di un autocarro munito di «ariete» e di altri due automezzi).

Fermo restando che la difesa non ha dedotto, sin dall'istanza iniziale, specifici elementi in grado di dimostrare l'esistenza di una programmazione unitaria, almeno in linea di massima e nelle sue linee essenziali, di tali gravi illeciti, limitandosi a evidenziare il dato della asserita omogeneità degli episodi, risolutamente esclusa dal Collegio pugliese. 3.1. A fronte di tale puntuale motivazione, del tutto logica e congrua, oltre che coerente con i principi in materia di riconoscimento della medesima risoluzione criminosa, il ricorso non si confronta con i singoli passaggi argomentativi, limitandosi a mere osservazioni di carattere confutativo (come nel caso della omogeneità dei reati oggetto delle due sentenze, esclusa dall'ordinanza a partire da specifiche osservazioni critiche) o alla riaffermazione di considerazioni motivatamente disattese (come nel caso dello iato temporale esistente tra i due episodi, che l'impugnazione riafferma essere contenuto, in presenza di una difforme valutazione da parte del Giudice).

Né il ricorso si confronta con l'osservazione secondo cui la difesa non ha fornito concrete e soprattutto decisive indicazioni circa gli elementi di fatto che sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di una comune risoluzione delittuosa. Ciò alla luce del principio secondo cui grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici che, in sé, possono essere sintomatici non soltanto dell'attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, soprattutto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente i, consumazione di illeciti (Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, Rv. 242476;

Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così