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Ordinanza — n. 32218/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32218/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32218/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 2/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a Andrea Medici, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, di 4 anni di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen., per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Omar El Habak, colpendolo ripetutamente al fianco con un coltello a serramanico; fatto commesso in Medolago il 2/7/2019.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32218/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, di 4 anni di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen., per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Omar El Habak, colpendolo ripetutamente al fianco con un coltello a serramanico; fatto commesso in Medolago il 2/7/2019.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato assassinio omicidio su richiesta della vittima omicidio passionale attentato inchiesta penale per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 2/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a Andrea Medici, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Il ricorso deduce motivi che - pur consentiti dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDICI ANDREA nato a CLUSONE il 25/08/1977 avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 2/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a Andrea Medici, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, di 4 anni di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen., per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Omar El Habak, colpendolo ripetutamente al fianco con un coltello a serramanico; fatto commesso in Medolago il 2/7/2019.

2. Ricorre per cassazione lo stesso Medici, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Salvatore Pisani, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea qualificazione giuridica del fatto. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia offerto un'adeguata motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 56-575 cod. pen., tenuto conto dell'evidente impossibilità di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e del fatto che l'azione sarebbe stata diretta a cagionare delle semplici lesioni personali, con conseguente integrazione del delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.

3. Il ricorso deduce motivi che - pur consentiti dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, il quale limita l'impugnazione avverso le sentenze di applicazione della pena ai motivi concernenti, tra gli altri, l'erronea qualificazione giuridica del fatto - sono stati, tuttavia, formulati in maniera del tutto generica. La sentenza impugnata, infatti, ha adeguatamente posto in evidenza gli elementi di fatto rilevanti ai fini sia del giudizio di idoneità e di direzione non equivoca degli atti, sia della individuazione, in capo al soggetto agente, del richiesto animus necandi. A fronte di tale puntuale motivazione, niente affatto illogica, le deduzioni del ricorrente sono state formulate in termini del tutto generici e assertivi sul presupposto della affermata insussistenza dei requisiti di fattispecie, senza che l'impugnazione si sia fatta carico, in alcun modo, di quanto argomentato dal Giudice di merito per affermare la corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così