Ordinanza — n. 32215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 24 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Mbake Serigne Fall avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 27 febbraio 2020, con cui era stata respinta la richiesta di liberazione anticipata proposta dal detenuto in relazione ai semestri di detenzione dal 6 febbraio 2019 al 6 febbraio 2020. Infatti, il ristretto, durante il primo semestre, era incorso in un rilievo disciplinare, per avere litigato, in data 19 giugno 2019, con altri detenuti; mentre nel corso del secondo, giunto al momento della ammissione al lavoro per graduatoria, si era rifiutato, a più riprese, di prestare attività lavorativa in qualità di operatore ecologico, in quanto l'attività non era di suo gradimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fall, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Andrea Guido, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL SERIGNE MBACKE nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Y
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Mbake Serigne Fall avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 27 febbraio 2020, con cui era stata respinta la richiesta di liberazione anticipata proposta dal detenuto in relazione ai semestri di detenzione dal 6 febbraio 2019 al 6 febbraio 2020. Infatti, il ristretto, durante il primo semestre, era incorso in un rilievo disciplinare, per avere litigato, in data 19 giugno 2019, con altri detenuti; mentre nel corso del secondo, giunto al momento della ammissione al lavoro per graduatoria, si era rifiutato, a più riprese, di prestare attività lavorativa in qualità di operatore ecologico, in quanto l'attività non era di suo gradimento.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Fall, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Andrea Guido, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., quanto al primo semestre valutabile, che a carico di Fall sia stata prospettata un'unica infrazione per un alterco con un compagno di cella, il quale gli avrebbe rivolto delle espressioni razziste, sicché il detenuto avrebbe beneficiato del condono ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, avendo la direzione in qualche modo giustificato la sua condotta; e quanto al secondo semestre, la motivazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive concernenti le ragioni che avevano indotto Fall a non accettare il lavoro propostogli. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Preliminarmente occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 54 Ord. pen., la liberazione anticipata può essere accordata al detenuto che abbia tenuto una condotta regolare e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato, con riferimento al primo semestre valutabile, come difettasse il primo requisito, essendo Fall incorso nella violazione delle regole di condotta, con applicazione di una sanzione disciplinare che è stata revocata non per la natura bagatellare dell'infrazione, come invece dedotto dall'interessato, quanto per la successiva riconciliazione tra i litiganti. Quanto, poi, al secondo semestre, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come il rifiuto di svolgere l'attività lavorativa, indicativo di una non adeguata partecipazione all'opera di rieducazione, fosse una reazione al fatto che il detenuto era stato destinato a svolgere mansioni diverse da quella per cui aveva svolto le visite mediche.
3. La decisione impugnata si configura, a parere di questo Collegio, come espressione, non illogica né irragionevole, di un apprezzamento di merito, in specie sul versante della valutazione della gravità delle cennate condotte di inosservanza; apprezzamento che, in assenza dei lamentati vizi di violazione di legge o di difetto di motivazione, non può essere soggetto ad alcuna censura in sede di legittimità. Né possono in alcun modo apprezzarsi le doglianze con cui il ricorrente lamenta la mancata risposta alle osservazioni svolte, in sede di reclamo, con riferimento alle giustificazioni addotte al rifiuto di lavorare, attesa la genericità della relativa deduzione, non avendo il ricorso specificato il contenuto di tali giustificazioni e, dunque, non avendo dimostrato la decisività della ritenuta lacuna motivazionale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consi