Ordinanza — n. 32214/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 12 dicembre 2019, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti in data 29 marzo 2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Pierangelo Astegiano era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 8 mesi di reclusione e di 1. 400,00 euro di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una carabina cal. 22 marca Winchester Mod. 290, munita di silenziatore e di un dispositivo di precisione (capo A), nonché di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione, detenendolo sulla vettura allo stesso in uso, 1 coltello con una lama di cm. 25 e un manico in legno; fatti accertati in Alba, il 17/12/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 699 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32214/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né la presenza di un silenziatore potrebbe fare mutare la natura dell'arma, non aumentandone la potenzialità offensiva, né le condizioni e capacità di tiro.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASTEGIANO PIERANGELO nato a ALBA il 21/02/1951 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 dicembre 2019, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti in data 29 marzo 2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Pierangelo Astegiano era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di 8 mesi di reclusione e di 1. 400,00 euro di multa, in quanto riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una carabina cal. 22 marca Winchester Mod. 290, munita di silenziatore e di un dispositivo di precisione (capo A), nonché di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, perché, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione, detenendolo sulla vettura allo stesso in uso, 1 coltello con una lama di cm. 25 e un manico in legno; fatti accertati in Alba, il 17/12/2016.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Astegiano, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Andrea Furlanetto, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto la riconducibilità del Winchester calibro 22 mod. 290 detenuto dall'imputato alla categoria delle armi da guerra di cui all'art. 1, legge n. 110 del 1975, non potendo, in realtà, la predetta carabina essere ricompresa fra le armi con spiccata potenzialità offensiva o predisposte per il funzionamento automatico o per l'esecuzione del tiro a raffica, poiché, ai sensi dell'art. 4, D.M. 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B., tale arma sarebbe stata iscritta nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.
Né la presenza di un silenziatore potrebbe fare mutare la natura dell'arma, non aumentandone la potenzialità offensiva, né le condizioni e capacità di tiro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come osservato dalla sentenza impugnata, costituisce principio consolidato e condivisibile quello secondo cui, in materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi residuale tra la originaria prescrizione dell'art. 699 cod. pen., concernente il porto «fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa», e quella di cui all'art. 10, legge 14 ottobre 1974, n. 497, relativa al z «porto in luogo pubblico o aperto al pubblico», è costituita dal porto delle armi nei luoghi, diversi dalla abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici, né aperti al pubblico (cfr. Sez. 1, n. 8539 del 11/3/1993, Giuntoli, Rv. 195278). E dal momento che, nel caso in esame, la carabina era stata certamente portata in luogo pubblico, verosimilmente per esercitare attività di bracconaggio, il fatto di cui al capo A) è stato condivisibilmente qualificato ai sensi degli artt. 2 e 4, in relazione all'art. 7, legge n. 895 del 1967, che concernono, appunto, le armi comuni da sparo.
3. A fronte di tale corretta qualificazione giuridica, il ricorso, in maniera del tutto inconferente, si duole del fatto che la Corte di appello abbia ricondotto l'arma detenuta dall'imputato nel novero di quelle da guerra; circostanza smentita dalla piana lettura del provvedimento impugnato. Ne consegue, pertanto, che l'impugnazione si sviluppa lungo un crinale argomentativo assolutamente non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere