Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuity claim due to lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a violation of substantive law or procedural rules. The execution judge correctly rejected the claim of criminal continuity by highlighting the distinct perpetrators, different execution methods, and significant time gap between the two robberies. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine for filing the inadmissible petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to prove a violation of substantive law or procedural rules, as the execution judge's assessment of criminal continuity based on distinct facts and timing is legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/11/1960 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del GIP TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/10/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Giuseppe Vella, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione a due episodi di rapina oggetto delle sentenze di condanna pronunciate, rispettivamente:
1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto il 24/9/2015, irrevocabile il 14/9/2018;
2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, il 23/10/2015, irrevocabile il 27/4/2017.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Vella, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Silvia Natali, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, stante la mancata valutazione complessiva degli elementi a disposizione (tra cui le dichiarazioni rese al Magistrato di sorveglianza) e la valorizzazione soltanto di alcuni elementi di segno "contrario", peraltro a partire da un dato erroneo, ovvero che la rapina avvenuta nel territorio di Viterbo fosse stata commessa in concorso con un quarto soggetto rimasto ignoto. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al concetto di medesinnezza del disegno criminoso, che il Giudice dell'esecuzione avrebbe ricostruito nei termini di una progettazione dettagliata di più reati, essendo stato valorizzato, per escludere la continuazione, il fatto che le rapine fossero state commesse in concorso con soggetti diversi e che, dunque, dovessero essere state ideate in un contesto differente.
Inoltre, la motivazione difetterebbe della indicazione dei criteri in base ai quali il Giudice ha deciso di "valorizzare" solo certuni elementi e di negare valenza ai restanti (quali il fatto che, in entrambi i casi, si trattasse di rapine, commesse con modalità non particolarmente efferate e/o violente, ai danni di istituti di credito, avvalendosi di auto oggetto di furto e sottoposte ad alterazione della targa, da parte dei medesimi correi De Muzio e Vella, a volto scoperto, in pieno giorno e in parte con gli stessi vestiti, a distanza di soli 3 mesi l'una dall'altra, in zone dislocate e raggiungibili lungo la via Aurelia; e, ancora, che il movente fosse comune, ovvero la necessità di soddisfare alcune esigenze economiche a seguito della crisi nel settore edile in cui Vella lavorava).
Tale vizio motivazionale sarebbe plasticamente reso dal fatto che sia stata depositata in cancelleria una prima ordinanza mancante di "parte motivazionale", di lì a poche ore altra "integrata" con una comunicazione via pec. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.130 e 127 cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per essere stato l'errore materiale corretto con procedura de plano e, dunque, senza osservare le forme della camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità della pronuncia.
Peraltro, nella specie, l'errore non sarebbe stato soltanto materiale, essendosi in presenza di una omissione concettuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi dei primi quattro motivi di impugnazione, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.
A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.
U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie ricorressero una serie di profili indicativi della estemporaneità della determinazione criminosa, ovvero: la diversità dei concorrenti tra i due episodi e, dunque, del differente contesto in cui era maturata la deliberazione delittuosa; la diversità delle modalità esecutive (essendo stata la seconda rapina realizzata dagli esecutori spacciandosi per finanzieri, mentre la precedente era stata commessa tramite un comportamento violento e minaccioso nei confronti dei dipendenti della banca) e del contesto temporale, essendo intercorsb tra i due episodi un lasso di tempo comunque non trascurabile.
E su tale base ha coerentemente escluso la configurabilità di una deliberazione criminosa unitaria. 3.1. A fronte di tale ineccepibile motivazione, il ricorso si è limitato a sostenere le argomentazioni già poste a fondamento dell'istanza, ribadendo la rilevanza degli elementi già sottolineati in quella sede e ricorrendo, all'uopo, a considerazioni di carattere meramente confutativo, come tali non suscettibili di scalfire il coerente apparato giustificativo della decisione qui impugnata. Né può in alcun modo condividersi la censura relativa alla mancata valutazione degli elementi favorevoli alla tesi difensiva, essendo stati gli stessi apprezzati e, tuttavia, ritenuti non dimostrativi della medesimezza della risoluzione criminosa, a fronte di circostanze fattuali che, come detto, facevano risaltare la estemporaneità delle relative deliberazioni, secondo i parametri enunciati dalla citata pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
4. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso, con cui viene dedotto l'illegittimo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale. In realtà, come si ricava dalla piana lettura del provvedimento, esso è stato adottato all'esito della procedura camerale e l'integrazione attiene a un profilo realmente periferico della motivazione, concernente la pacifica e non contestata premessa giurisprudenziale secondo cui il disegno criminoso non può consistere in una mera scelta di vita; motivazione il cui nucleo centrale non è stato minimamente intaccato dalla cennata interpolazione.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così