Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32210/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32210/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 22/12/2020, il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Mirko Miserino, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate: dalla Corte di appello di Roma in data 31/5/2017, di condanna per i delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina, accertati in Ostia in data 12/4/2016;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Miserino, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Antonello Madeo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti presa d'ostaggi assassinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonello Madeo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 671 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISERINO MIRKO nato a ROMA il 28/02/1978 avverso l'ordinanza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22/12/2020, il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Mirko Miserino, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Roma in data 31/5/2017, di condanna per i delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina, accertati in Ostia in data 12/4/2016;

2) dalla Corte di appello di Roma in data 21/12/2018, di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso, commesso in Ostia il 22/10/2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Miserino, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Antonello Madeo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia omesso totalmente di considerare e, quindi, di motivare, in relazione: allo stato di incensuratezza di Miserino sino al suo coinvolgimento, con il ruolo di "vedetta" nell'episodio della gambizzazione di cui all'ultima sentenza, agita in concorso con il fratellastro, Manuel Granato, per vendicare il pestaggio del padre ad opera di Massimo Cardoni; al rinvenimento dell'arma con matricola abrasa nel corso dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento penale definito con l'ultima sentenza passata in giudicato e non essendo rilevante che l'arma utilizzata per la gambizzazione di Cardoni fosse differente, ben potendo Miserino, in quell'occasione, essere armato ed avendo la Corte di appello riconosciuto che egli aveva in custodia l'arma per conto terzi, nel contesto di inquietanti collegamenti con ambienti criminali di elevato spessore; e non avendo, dunque, preso in considerazione i titoli di reato, il breve lasso temporale trascorso tra i fatti criminosi, l'identità dei soggetti coinvolti e il /ocus commissi delicti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 2, 2. Osserva il Collegio che la presenza di un medesimo disegno criminoso, idonea a consentire la unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, deve essere tenuta distinta dal generico programma di attività delinquenziale, implicando la stessa una progettazione ab origine di una serie individuata di illeciti, concepiti nelle loro caratteristiche essenziali, non potendo, dunque, confondersi con una scelta o uno stile di vita improntato alla realizzazione di una serie indeterminata di attività delittuose.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. A tali indicazioni di principio si è certamente attenuta l'ordinanza impugnata, la quale ha rilevato che: i delitti de quibus erano offensivi di beni giuridici eterogenei (detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione, nel caso della prima sentenza; lesioni pluriaggravate in concorso, per la seconda); Miserino, in occasione della gannbizzazione, aveva assunto esclusivamente il ruolo di "vedetta", senza fare uso dell'arma utilizzata per colpire la vittima, in ogni caso diversa da quella rinvenuta nella sua disponibilità e oggetto dell'altra sentenza; la ricettazione della pistola non appariva affatto collegata all'episodio delle lesioni aggravate; il lasso temporale intercorrente tra i due reati, pari a circa sei mesi, non appariva come elemento indiziante della programmazione di un disegno unitario. 3.1.

A fronte di tale puntuale motivazione, che ha fatto buon governo di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria, il ricorso si è limitato a considerazioni di carattere fattuale e del tutto ipotetiche, quali la possibilità che Miserino fosse armato in occasione della gambizzazione di Cardoni o che l'arma recante la matricola abrasa rinvenuta nel corso dell'esecuzione di un provvedimento cautelare, pur indicativa di una contiguità del soggetto con contesti criminali, fosse collegata al suddetto episodio, che in quegli stessi contesti si sarebbero iscritti.

Fermo restando che, quand'anche tali assunti trovassero anche il minimo riscontro, allo stato non rinvenibile, ciò non dimostrerebbe ancora l'esistenza di una iniziale deliberazione, comune a tutte le violazioni; sicché le relative censure si configurano, in ogni caso, come generiche e comunque inidonee a disarticolare il coerente ragionamento posto alla base della decisione qui impugnata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il C