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Ordinanza — n. 32208/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32208/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32208/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 23/12/2020, il Tribunale di Ragusa, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto, nei confronti di Giovanni Refano, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 26/10/2011, irrevocabile il 12/4/2019, relativamente alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa per il delitto di rapina aggravata commesso, in data 26/4/2011, ai danni del negozio Oro Bank di Vittoria, con l'uso di una pistola a salve priva di tappo rosso;

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32208/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Refano, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Enrico Platania, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena altri reati riscossione di pene pecuniarie maggiorazione dissuasiva modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Enrico Platania, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 81 cod. pen
Preliminarmente, va ricordato che il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze relative a violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REFANO GIOVANNI nato a VITTORIA il 02/10/1987 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/12/2020, il Tribunale di Ragusa, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha accolto, nei confronti di Giovanni Refano, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 26/10/2011, irrevocabile il 12/4/2019, relativamente alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa per il delitto di rapina aggravata commesso, in data 26/4/2011, ai danni del negozio Oro Bank di Vittoria, con l'uso di una pistola a salve priva di tappo rosso;

2) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa del 12/6/2013, irrevocabile il 24/2/2015, con cui era stata applicata la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 600,00 euro di multa, i cui fatti erano stati ritenuti in continuazione con quelli giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 19/9/2012, irrevocabile in data 8/3/2013, relativi a una tentata rapina ai danni dell'istituto di credito "Credem", posta in essere, in data 8/5/2012, con volto travisato e con utilizzo di un taglierino. Infatti, gli episodi delittuosi considerati attenevano a reati contro il patrimonio, posti in essere in un arco temporale contenuto, intrinsecamente collegati e ispirati ad un medesimo disegno criminoso.

Per l'effetto, ritenuta più grave la condanna inflitta con la sentenza indicata sub 2), pari a 2 anni e 4 mesi di reclusione e i 600 euro di multa, è stato applicato un aumento per la continuazione pari a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa per i fatti di cui alla sentenza del 26/10/2011, rideterminandosi la pena in complessivi 3 anni e 4 mesi di reclusione e 700,00 euro di multa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Refano, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Enrico Platania, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia applicato un aumento di pena pari a 1 anno di reclusione e 300 euro di multa, senza motivare le modalità di determinazione di tale aumento. Tanto più che con la sentenza indicata al n. 1), il Giudice della cognizione aveva inflitto a Refano la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 400 euro di multa per fatti, commessi in data 26/4/2011, per i quali era stata riconosciuta la continuazione con quelli di cui alle sentenze indicate al n. 2), con un aumento, per i fatti giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa in data 19/9/2012, irrevocabile in data 8/3/2013, ritenuto congruo in sei mesi di reclusione. Per tale ragione, il Giudice dell'esecuzione si sarebbe immotivatamente discostato dall'aumento di pena, pari a sei mesi, già era riconosciuto per l'altro reato satellite, sicché nonTossibile determinare i criteri utilizzati per la quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, va ricordato che il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze relative a violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata, per quest'ultimo, dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti ex novo per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (così Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01).

3. Consegue a quanto più sopra specificato che la tesi difensiva, la quale pare prospettare una sorta di necessaria corrispondenza tra l'aumento già operato per la continuazione riconosciuta rispetto ad un reato, con quello disposto per effetto del riconoscimento del vincolo con l'ulteriore violazione, non trova alcuna base normativa, ben potendo il giudice dell'esecuzione provvedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio addivenendo a un differente apprezzamento dosimetrico tra le varie fattispecie, senza dunque operare, tanto più in presenza di reati diversi, un aumento di natura proporzionale o addirittura identico tra le diverse violazioni riconducibili alla medesima risoluzione criminosa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 3 J/ procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Cons