Ordinanza — n. 32207/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 14/1/2020, il Giudice di pace di Genova ha condannato Mor Fassa Dioum alla pena di 6.700,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi l'imputato trattenuto nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova in data 12/11/2015, notificatogli in pari data, sulla scorta del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Genova, emesso e notificatogli in pari data; fatti accertati in Genova il 14/5/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32207/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Dioum, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Andrea Guido, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM MOR FASSA nato il 12/12/1977 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/1/2020, il Giudice di pace di Genova ha condannato Mor Fassa Dioum alla pena di 6.700,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi l'imputato trattenuto nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova in data 12/11/2015, notificatogli in pari data, sulla scorta del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Genova, emesso e notificatogli in pari data; fatti accertati in Genova il 14/5/2016.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Dioum, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Andrea Guido, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. In particolare, la difesa lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della sussistenza di un giustificato motivo alla permanenza dell'imputato nel territorio dello Stato costituito dalle sue precarie condizioni di salute, attestate dal rilascio di un permesso di soggiorno per motivi sanitari. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione del proscioglimento per tenuità del fatto, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione del minimo edittale, avendo il Giudice apprezzato la minima gravità del fatto e l'occasionalità della violazione, oltre al ridotto grado di colpevolezza, non risultando che l'imputato si sia sottratto al controllo o sia stato elusivo con le Forze dell'Ordine.
3. In data 14/4/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria con la quale l'avv. Andrea Guido, difensore dell'imputato, ha ulteriormente ribadito e articolato le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo, segnalando le ragioni per cui sarebbe ingiustificata la proposta di inammissibilità dei motivi richiamata nel decreto dtauty notificato in data 2 marzo 2021.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che le censure difensive non si palesano in alcun modo idonee a scardinare la motivazione posta dal primo Giudice a fondamento della pronuncia di condanna e, per quanto qui rileva, a dimostrare la sussistenza del giustificato motivo. In particolare, il ricorso non riesce a superare il dato, ben evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui la condotta di inosservanza era stata di gran lunga anteriore al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, avvenuto il 6/6/2018 e, dunque, ben due anni dopo l'emissione del decreto di espulsione. Ciò che all'evidenza impedisce di correlare la mancata osservanza del provvedimento espulsivo alle dedotte esigenze sanitarie, essendo il richiamo ai tempi necessari per il relativo rilascio una circostanza fattuale non scrutinabile in sede di legittimità.
3. Per quanto, poi, attiene al secondo profilo di censura, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, deve osservarsi che l'applicazione dell'istituto in parola non era stata chiesta davanti al Giudice di pace, non potendo ritenersi ricompresa nella generica richiesta di assoluzione, attesa la sua specificità e la necessità di indicare, a sostegno, gli elementi valutabili dal Giudice di pace. Pertanto, essa non può essere invocata, per la prima volta, in sede di legittimità, implicando l'apprezzamento di profili fattuali rimesso alla cognizione del Giudice di merito, non scrutinabili dalla Corte di cassazione.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il