Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of specific factual grounds in the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower surveillance tribunal correctly applied the law regarding the extension of a differentiated detention regime. The appellant argued that the ministerial decree lacked specific factual evidence linking him to the criminal group and failed to address his health conditions, claiming the reasons were stereotyped. The court rejected these arguments, emphasizing that the lower court adequately evaluated the enduring criminal activity and the detainee's role, while explicitly considering his health status to confirm his social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: The extension of a differentiated detention regime requires specific factual grounds regarding the subject's criminal profile and the group's activity; generic assertions or mere passage of time are insufficient, and factual errors are not scrutinized in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASI RENATO nato a NAPOLI il 31/07/1969 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Renato Di Biasi avverso il decreto con il quale, in data 22/10/2019, il Ministro della giustizia aveva disposto la proroga, nei suoi confronti, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Biasi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Eliana Zecca, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Sotto un primo profilo si osserva che la consorteria mafiosa di cui Di Biasi faceva parte non sarebbe una delle cosche più attive e pericolose, non venendo nemmeno nominata nella relazione della D.I.A. del secondo semestre del 2019, tanto è vero che tutti gli eventi criminali riferiti al clan Di Siasi riportati nel decreto ministeriale si riferirebbero ad eventi non recentissimi.
Sotto altro profilo, l'affermazione secondo cui la gestione familiare della cosca fosse attestata dalla condanna riportata da Immacolata Bisaccia, indicata come moglie di Di Biasi, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non avrebbe rapporti con l'ex compagna da anni. Parimenti, l'affermazione secondo cui i collegamenti tra Di Biasi e il clan sarebbero tenuti per il tramite della figlia, Emma Di Biasi, non terrebbe conto del fatto che ella non avrebbe mai riportato condanne e che il suo coinvolgimento nell'associazione criminale sarebbe solo presunto, non essendo stati indicati con chiarezza gli elementi indicativi di un suo operare all'interno della cosca.
Dunque, le motivazioni offerte sarebbero apparenti e stereotipate, inidonee a giustificare, in termini di attualità, la proroga del regime differenziato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., anche in riferimento alla mancanza della motivazione, integrante violazione di legge, rispetto a due profili: quello relativo al presunto punto di collegamento tra la consorteria mafiosa e Di Biasi, costituito dalla figlia Emma Di Biasi, stante l'assenza di elementi sul punto nel decreto ministeriale; nonché quello relativo alle condizioni di salute del detenuto, in tesi idonee a scemare la pericolosità del soggetto, che il Tribunale avrebbe ritenuto apoditticamente non in grado di intaccarne le facoltà mentali, il carisma e, dunque, la pericolosità.
3. In data 19/4/2021 è pervenuta in Cancelleria una nota scritta personalmente dal detenuto, con il quale egli ha provveduto all'invio della propria cartella clinica e ha rappresentato le proprie precarie condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.
Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 2.1. E per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 3 J-- 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).
3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato il «nevralgico» ruolo decisionale svolto dal detenuto all'interno del sodalizio camorristico, la perdurante attività del gruppo criminale, tuttora operativo nei Quartieri Spagnoli di Napoli (nei settori degli omicidi, delle estorsioni, del traffico di stupefacenti e della detenzione di armi), il tenore di vita ingiustificato dei componenti del sodalizio.
Inoltre, le condizioni di salute del detenuto sono state specificamente prese in considerazione per escludere che la loro gravità fosse tale da affievolirne il carisma criminale e, con esso, la sua pericolosità sociale. 3.1. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in modo generico, affermando apoditticamente l'assoluta mancanza del relativo percorso giustificativo, laddove, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato e adducendo una serie di censure di natura fattuale, ovviamente non scrutinabili in sede di legittimità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima uu- consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. C