Ordinanza — n. 32201/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 4/2/2020, il Giudice di pace di Genova ha condannato Cesar Antonio Rodriguez Guagua alla pena di 6.700,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi l'imputato trattenuto nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova in data 26/11/2015, notificatogli in pari data, sulla scorta del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Genova, emesso e notificatogli il 26/11/2015; fatti accertati in Genova il 18/8/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32201/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva, preliminarmente, il Collegio che il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (così Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ GUAGUA CESAR ANTONIO nato il 10/05/1970 avverso la sentenza del 04/02/2020 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4/2/2020, il Giudice di pace di Genova ha condannato Cesar Antonio Rodriguez Guagua alla pena di 6.700,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi l'imputato trattenuto nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova in data 26/11/2015, notificatogli in pari data, sulla scorta del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Genova, emesso e notificatogli il 26/11/2015; fatti accertati in Genova il 18/8/2016.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Rodriguez Guagua, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Giovanni Battista Gramatica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della s-d motivazionerNel-dettaglio, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) , ed e), cod. proc. pen., che il Giudice di pace di Genova non abbia accolto, senza adeguata motivazione, la richiesta di non doversi procedere per la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., avendo l'imputato agito per motivi di valore sociale ovvero per mantenere la famiglia immigrata dall'Ecuador.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (così Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01).
3. In ogni caso, va evidenziato che la misura di favore non era stata chiesta nel corso del giudizio di merito. Ne consegue, pertanto, che essa non può essere dedotta, per la prima volta, in cassazione, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente arl lyykdi Enrico Giusep