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Ordinanza — n. 32199/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32199/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32199/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21/5/2019, il Giudice di pace di Trento ha condannato Saber Soltani alla pena di 10.000 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Soltani per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Vernillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 0 1," comma a, prec. pe ,..„? 2P, 100 Q.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Soltani per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Vernillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 0 1," comma a, prec. pe ,..„? 2P, 100 Q.

Parole chiave

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violazione della legge sugli stranieri politica dell'immigrazione visti, asilo, immigrazione, ecc domanda d'asilo di cittadino etiope soggiorno illegale riconoscimento dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI SABER nato a TUNISI( TUNISIA) il 23/04/1981 avverso la sentenza del 21/05/2019 del GIUDICE DI PACE di TRENTOrtcravvi-so—er~i; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 21/5/2019, il Giudice di pace di Trento ha condannato Saber Soltani alla pena di 10.000 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Soltani per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Vernillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 0 1," comma a, prec. pe ,..„? 2P, 100 Q.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI » Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigl ere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSIT