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Ordinanza — n. 32197/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32197/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32197/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 19/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza con cui Gianni Sforna aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Perugia in data 4/10/2017. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Sforna ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 3/12/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Perugia in pari data.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32197/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Sforna ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 3/12/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Perugia in pari data.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale difesa penale diritti della difesa censure procedurali capacità di subire la carcerazione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORNA GIANNI nato a TORGIANO il 23/07/1966 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA-14at-e-avvtstratt~t; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 19/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza con cui Gianni Sforna aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Perugia in data 4/10/2017.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Sforna ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 3/12/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Perugia in pari data.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stata previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consig 'ere estensore Il Presidente DEPOSI IN TA TA CANCELLER/A card 1 eioldi Enrico