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Ordinanza — n. 32196/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32196/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32196/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 22/10/2020, il Tribunale di Marsala ha applicato a t-147‘71, Magde ,tFoncorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. ; Ricorre per cassazione lo stesso Fljnii, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Tiziana Vignoni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla concreta commisurazione della pena e alla corretta qualificazione del fatto contestato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32196/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. ; Ricorre per cassazione lo stesso Fljnii, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Tiziana Vignoni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla concreta commisurazione della pena e alla corretta qualificazione del fatto contestato.

Parole chiave

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ripetute violazioni del diritto degli stranieri immigrazione clandestina violazione del divieto d'entrata principio di non respingimento domanda d'asilo di rom uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 22/10/2020, il Tribunale di Marsala ha applicato a t-147‘71, Magde ,tFoncorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla concreta commisurazione della pena e alla corretta qualificazione del fatto contestato.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HATFI MAGDE nato il 04/06/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 del TRIBUNALE di MARSALAaiettravvis-e-a+le-padd; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 22/10/2020, il Tribunale di Marsala ha applicato a t-147‘71, Magde ,tFoncorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 8 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. ;

2. Ricorre per cassazione lo stesso Fljnii, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Tiziana Vignoni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla concreta commisurazione della pena e alla corretta qualificazione del fatto contestato.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce alcuni motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, infatti, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorso non può essere ammesso con riferimento al difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la concreta commisurazione della pena. Quanto, poi, al prospettato vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione del fatto contestato, le deduzioni del ricorrente sono formulate in termini del tutto generici e assertivi, sicché non è possibile nemmeno enucleare l'esatta articolazione delle censure difensive.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C oldi Enrico Giusepp