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Ordinanza — n. 32195/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty arguments via agreed sentencing at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32195/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Antonio Perfetto and Giuseppina Barra inadmissible de plano. The defendants had previously agreed with the prosecution on the final penalty at the appellate level, thereby waiving all other grounds for appeal. Consequently, the Court held that the right to contest the penalty determination was forfeited, rendering any subsequent cassation complaints regarding sentencing legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When parties agree on the penalty at the appellate stage, the right to contest the sentencing is waived, making subsequent cassation appeals regarding the penalty inadmissible.

Parole chiave

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waiver of penalty arguments agreed sentencing procedure inadmissible cassation appeal preclusive effect of waiver appellate penalty determination attenuazione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza in data 30/9/2020, la Core di appello di Napoli, in riforma hpvcil della sentenza del Tribunale di Napoli ,-é-i-nessa in data 22/6/2017, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Perfetto e Giuseppina Barra, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Con il primo motivo, i ricorsi lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 30/9/2020, la Core di appello di Napoli, in riforma hpvcil della sentenza del Tribunale di Napoli ,-é-i-nessa in data 22/6/2017, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Perfetto e Giuseppina Barra, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
artt. 62-bis cod. pen
pen., la mancanza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S.
Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERFETTO ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/1976 BARRA GIUSEPPINA nato a CARDITO il 13/03/1957 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI.--derto--ervvise-a44e-perrté; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30/9/2020, la Core di appello di Napoli, in riforma hpvcil della sentenza del Tribunale di Napoli ,-é-i-nessa in data 22/6/2017, ha rideterminato la pena inflitta ad Antonio Perfetto e Giuseppina Barra, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 mese e 15 giorni di arresto e di 70,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del difensore di fiducia, avv. Mirella Baldascino, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, i ricorsi lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorsi censurano, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze di cui agli artt. 62-bis cod. pen.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Detta disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti 2, e l'istituto in esame, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258). 3.1.

Nel caso in esame, la difesa degli imputati e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti dalla Corte di appello con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte degli imputati e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascun ricorrente. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 _Ei7:370 S 2 -F A T A JN Il Consigliere estensore Il