Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and improper direct appeal to the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the request was filed after the statutory deadline and constituted an improper direct appeal to the Cassation Court. The appellant, Salvatore Galluccio, sought to challenge a revocation of a pardon by contesting the lack of adversarial proceedings before the execution judge. The court ruled that such grievances must be raised via a formal cassation appeal, which requires a lawyer and cannot be filed personally after the new procedural rules took effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Cassation Court must be filed within the prescribed term and, following legislative reform, require representation by a qualified lawyer, rendering late or direct personal appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1968 avverso l'ordinanza del 29/12/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI-èato-e9%,4se-a+le-pefti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 29/12/2017, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato a Salvatore Galluccio con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso in data 30/9/2008, essendo stato il predetto condannato, successivamente alla concessione del beneficio, alla pena di 4 anni di reclusione e di 1.500 euro di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 15/2/2013, in relazione ai reati di cui agli artt.81 cpv., 474 e 648 cod. pen., commessi il 5/4/2008.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Galluccio ha proposto incidente di esecuzione in data 23/10/2020, chiedendo la declaratoria di non esecutività del medesimo per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale è stata disposta la revoca in questione. Con provvedimento del 20/12/2020, il Giudice dell'esecuzione, ritenendo che la predetta richiesta configurasse, in realtà, una impugnazione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che Galluccio, al di là del nomen iuris attribuito alla sua richiesta, ha chiaramente inteso impugnare il provvedimento di revoca dell'indulto, contestando la rituale formazione del contraddittorio davanti al Giudice dell'esecuzione, doglianza, questa, che avrebbe potuto essere proposta soltanto con il mezzo del ricorso per cassazione; di tal che la riqualificazione operata dal Tribunale di Napoli deve ritenersi corretta e ribadita in questa sede. 3.1. Orbene, sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro, concorrente profilo, deve osservarsi che il ricorso appare ampiamente tardivo, non avendo il ricorrente dedotto alcuna circostanza in grado di differire il decorso del termine di impugnazione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l'onere del versamento di alcuna somma in favore della cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso, così qualificata l'impugnazione, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C oldi Enrico Gi