Ordinanza — n. 32193/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 15/10/2020, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20/9/2019, ha rideterminato la pena inflitta a Aniello Di Vincenzo, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32193/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VINCENZO ANIELLO nato a ARZANO il 01/03/1969 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 15/10/2020, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20/9/2019, ha rideterminato la pena inflitta a Aniello Di Vincenzo, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione lo stesso Di Vincenzo, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Pollio, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato in ordine alla concreta commisurazione della pena, ritenuta non equa rispetto ai fatti e alla personalità dell'imputato, incorrendo anche in errore rispetto ai criteri di calcolo indicati.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso concerne, come detto, una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il quale, introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale hanno raggiunto l'accordo.
A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati; e secondo cui non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, determinando la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo oggi riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non soltanto limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258).
In particolare, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). 3.1. Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano concordato, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti dalla Corte di appello con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato e conseguente inammissibilità di ogni doglianza in punto di pena.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 — i r) EPOSITATA !N HANCELLERIA Il C