Ordinanza — n. 32192/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 8/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando a Luca Tondo la pena concordata in relazione al reato oggetto di imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, asseritannente erronea, non avendo il primo Giudice ritenuto di configurare la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. in luogo di quella, in origine contestata, prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDO LUCA nato a TARANTO il 10/05/1995 avverso la sentenza del 08/07/2020 del GIP TRIBUNALE di TARANTO44at-e-awi-sa_alle—pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 8/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando a Luca Tondo la pena concordata in relazione al reato oggetto di imputazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto, asseritannente erronea, non avendo il primo Giudice ritenuto di configurare la fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen. in luogo di quella, in origine contestata, prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile. Se è vero che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, tra i casi in cui il ricorso per cassazione è consentito vi è anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel caso di specie la deduzione del ricorrente è stata formulata con argomenti del tutto generici, facendosi riferimento a una vaga incidenza della condotta contestata sull'ordine pubblico e, in ogni caso, con motivi manifestamente infondati. Ciò alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa (Sez. 1, n. 44126 del 19/4/2016, Azzarone, Rv. 268288 - 01).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, riz if ,13r),; ,•_)e t'; i Oc Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C Idi Enrico GR,'