Cassation appeal dismissed because defendant personally signed petition after 2017 law requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner personally signed the petition after the 2017 law came into force. Although the signature was authenticated by a qualified lawyer, the Court held that personal signing by the defendant remains invalid under the new statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a cassation appeal must be signed by a qualified lawyer; a personal signature authenticated by such a lawyer does not cure the defect of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF FARHAT nato il 06/07/1991 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO.~--er~e-al+e-pertf; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 10/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione presentata da FarhatCherif avverso il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese in data 30/1/2020.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso Cherif, con atto sottoscritto in data 18/11/2020. 2.1. Osserva, sul punto, il Collegio che la notifica del provvedimento impugnato e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato — e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2.2. Né potrebbe opinarsi che, nella specie, il ricorso, sottoscritto dalla parte, la cui firma era stata autenticata dal difensore, avv. Rosella Pitrone, possa essere riferito a quest'ultimo. Infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, come dal terzo interessato, resta tale ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito e quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (ex pluribus v.
Sez. 3, n. 13234 del 2/3/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu, Rv. 248449), sicché, anche in tale ipotesi, il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile (Sez. 4, n. 44401 del 24/5/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, ord. n. 48096 del 10/9/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. t Z PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consi 'ere estensore Il Presidente Enr