Ordinanza — n. 32189/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 16/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto, nei confronti di Massimo Pedroni, la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessagli con ordinanza dello stesso Tribunale in data 14/6/2019. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pedroni ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 2Q/9/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Massa il successivo 5/10/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32189/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pedroni ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 2Q/9/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Massa il successivo 5/10/2020.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRONI MASSIMO nato a CARRARA il 08/05/1966 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdate-a.ts-o-erffe-pdrti; - udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 16/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto, nei confronti di Massimo Pedroni, la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessagli con ordinanza dello stesso Tribunale in data 14/6/2019.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pedroni ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 2Q/9/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Massa il successivo 5/10/2020.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato — e, quindi, anche del condannato — di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente I N C Idi Enrico Giuseppe