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Ordinanza — n. 32188/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32188/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32188/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 21/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza con cui Marco La Torre aveva chiesto l'ammissione al regime di semilibertà in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 21/8/2018.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32188/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 21/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza con cui Marco La Torre aveva chiesto l'ammissione al regime di semilibertà in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 21/8/2018.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione semilibertà semiprigionia diritti del detenuto permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE MARCO nato a MESSINA il 18/09/1985 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA4<3te-avv+so-atte-paTI-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 21/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza con cui Marco La Torre aveva chiesto l'ammissione al regime di semilibertà in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina in data 21/8/2018.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso La Torre ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 22/11/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Termini Imerese il successivo 27/11/2020.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione e con cui è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente I