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Ordinanza — n. 32187/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing, ruling sentencing discretion is not reviewable by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32187/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, rejecting their claims regarding the determination of criminal penalties. The defendants argued for a violation of law and flaws in reasoning concerning the sentence length, while civil parties requested dismissal and cost allocation. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting the Supreme Court from re-evaluating the appropriateness of the punishment unless it is arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal penalties, including adjustments for aggravating, mitigating, and continuing circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge, rendering appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible before the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion Court of Cassation review Penal Code Articles 132 133 inadmissible appeals procedural costs allocation tentata estorsione traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROVATO CONCETTO nato a LAMEZIA TERME il 23/05/1975 PAGLIUSO MIRCO nato a LAMEZIA TERME il 23/09/1988 avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 1/6/2020, parzialmente riformando la pronuncia del tribunale di Lamezia Terme del 22/7/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questa espresso nei confronti di Trovato Concetto e Pagluso Mirco in relazione ai reati loro ascritti, riqualificando però l'estorsione di cui al capo a) nella fattispecie tentata, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Hanno proposto ricorsi per cassazione i predetti imputati, entrambi deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pene inflitte.

Le parti civili Ishac Samuel Abdelmessih Reda e Youssef Michael Farid Beshara hanno presentato memorie con le quali hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettare i ricorsi, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti - ed altresì agli aumenti per la continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre: la sentenza impugnata, infatti, ha fatto chiaro riferimento alla gravità dei fatti ed alla "violenza mostrata da entrambi gli imputati e chiaramente volta a dare una lezione al Reda ed al di lui amico che aveva tentato di aiutarlo", nonché alla causale dei fatti ed alla natura delle richieste dei ricorrenti, definite "ai limiti del metodo mafioso".

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese delle parti civili, non essendo queste legittimate ad intervenire perché prive di interesse in una fase instaurata con ricorso concernente unicamente il trattamento sanzionatorio degli imputati

P.Q.M.

- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese Così deciso in Roma il 5 marzo 20