Ordinanza — n. 32186/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 parte offesa nel procedimento c/ LEGGIERI GIORGIO nato a LECCE il 31/03/1966 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CUNEO,dats-~estrattuTrartil udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 409 c.p, art. 410-bis c.p, art. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in quanto, come è noto la I. n. 103/2017 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., che in precedenza lo regolamentava, e modellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis c.p.p. all'uopo introdotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Per espressa previsione del terzo comma della disposizione da ultima richiamata, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 parte offesa nel procedimento c/ LEGGIERI GIORGIO nato a LECCE il 31/03/1966 avverso l'ordinanza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di CUNEO,dats-~estrattuTrartil udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Attanasio Alessio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Cuneo i113/7/2020 ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP dello stesso Tribunale il 25/2/2020. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 591 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. in quanto, come è noto la I. n. 103/2017 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., che in precedenza lo regolamentava, e modellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis c.p.p. all'uopo introdotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Per espressa previsione del terzo comma della disposizione da ultima richiamata, l'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile.
Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875: in motivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità in sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU; cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma