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Ordinanza — n. 32185/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32185/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIAILOVIC BRANKICA nato il 12/02/1978 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 6/3/2020, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del tribunale di Bergamo nei confronti di Miailovic Branika in ordine alla rapina ed all'evasione alla stessa ascritti, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione la Miailovic deducendo, con due distinti motivi di ricorso, la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B) nel delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 581 cod. pen. e, comunque, in ordine alla configurazione del delitto come consumato e non già come meramente tentato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32185/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assoluta genericità dei motivi di ricorso non scalfisce in alcun modo la ricostruzione dei fatti così operata, che rende incontrovertibile la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata aiuto all'evasione di detenuti difesa penale imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIAILOVIC BRANKICA nato il 12/02/1978 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 6/3/2020, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del tribunale di Bergamo nei confronti di Miailovic Branika in ordine alla rapina ed all'evasione alla stessa ascritti, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Ha proposto ricorso per cassazione la Miailovic deducendo, con due distinti motivi di ricorso, la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B) nel delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 581 cod. pen. e, comunque, in ordine alla configurazione del delitto come consumato e non già come meramente tentato.

Il ricorso, meramente reiterativo di argomentazioni disattese dalla sentenza impugnata con un percorso argomentativo esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha dato adeguatamente conto di come la Miailovic si fosse introdotta nell'abitazione delle persone offese e si fosse impossessata di moniti di queste, occultandoli nella propria borsa così da sottrarli al controllo di altri. L'intervento dei proprietari frappostisi alla fuga della ricorrente, del tutto occasionale ed indipendente da forma di vigilanza alcuna, ha poi portato la Miailovic a colpirle, sono a cercare di morderle.

L'assoluta genericità dei motivi di ricorso non scalfisce in alcun modo la ricostruzione dei fatti così operata, che rende incontrovertibile la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est sore Presidente .' Lucia