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Ordinanza — n. 32183/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32183/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32183/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORI ENZO nato a CERTALDO il 19/04/1947 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 19/11/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino nei confronti di Mori Enzo in ordine al delitto di truffa ascrittogli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione il Mori, deducendo la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. ed un non meglio specificato "travisamento del fatto". Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32183/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivi di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennità per torto morale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Propone ricorso per cassazione il Mori, deducendo la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORI ENZO nato a CERTALDO il 19/04/1947 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 19/11/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino nei confronti di Mori Enzo in ordine al delitto di truffa ascrittogli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione il Mori, deducendo la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. ed un non meglio specificato "travisamento del fatto". Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'este sore Lucia i Impriali